Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La prova scientifica nel processo penale spagnolo: un nuovo volto istruttorio (di Ana Sánchez Rubio)


Il crescente ricorso alla scienza per la risoluzione delle controversie legali ha acquisito un ruolo di primo piano ai nostri giorni. Ciò ha comportato che nel sistema giuridico spagnolo, come è avvenuto in altri, è emerso un nuovo concetto di prova, che va oltre la tradizionale perizia e che non corrisponde né al concetto di fonte, né a quello di mezzo di prova: la prova scientifica. Questo scritto cerca di fare il punto sugli elementi che caratterizzano quest’ul­tima, dal momento che essa ha rivoluzionato le basi del catalogo probatorio spagnolo. A tal fine, si procederà ad una comparazione dei caratteri che la distinguono della tradizionale perizia.

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The Scientific Evidence in the Spanish criminal proceedings: a new way to proof

The progressive use of the science in the resolution of judicial disputes has taken a leading role today. This has raised in the Spanish legal order, like in others around it, the emergence of a new evidential institution which corresponds to a new concept of evidence going beyond the traditional expert testimony and that is not equal to a source or a means of evidence. We refer to the conception of the modern scientific evidence. This paper intends to shed the definition of scientific evidence that has revolutionized the bases of the Spanish evidentiary catalogue. To this end, we will start distinguishing it to the conventional expertise until arriving its specific characters.

RILIEVI INTRODUTTIVI Diversi autori affermano che la prova scientifica costituisca un mezzo di prova che si aggiunge al resto degli strumenti probatori previsti dal catalogo legale [1]. Tuttavia è noto, ma non sempre riconosciuto, che la prova scientifica ha acquisito una maggiore indipendenza tanto pratica quanto terminologica, tanto che nel sistema probatorio spagnolo essa costituisce un nuovo istituto probatorio [2]. In tal senso, la giurisprudenza spagnola utilizza il termine «prova scientifica» quando un’attività probatoria, quasi sempre una perizia, si sia realizzata impiegando tecnologie che consentono di pervenire a risultati altamente attendibili [3]. L’uso abituale di questo concetto ha comportato un allargamento dei confini della prova scientifica in una duplice prospettiva; da un lato, rispetto alle possibilità di utilizzazione della perizia, che aumentano proporzionalmente all’acquisizione delle nuove conoscenze scientifiche. Dall’altro lato, rispetto all’ambito di applicazione, che si amplia parallelamente alla elaborazione di nuovi metodi utilizzabili [4]. Come conseguenza del progresso scientifico-tecnologico e dell’associazione di questi nuovi metodi scientifici con la perizia, è derivata una certa confusione tra il concetto di prova scientifica e prova peritale tradizionale. In questo scritto si cercherà di offrire lo stato dell’arte in Spagna in merito alla prova scientifica, che è stato in grande parte influenzato dalla riflessione svolta in materia dalla dottrina italiana. A tal fine, si inizierà esaminando le differenze con la tradizionale perizia, per poi concentrarsi sulle caratteristiche che qualificano la prova scientifica, tentando di fornire una definizione dalla stessa. IL RAPPORTO TRA PROVA SCIENTIFICA E PERIZIA Nonostante si tratti di figure probatorie distinte [5], è necessario fin da subito osservare che la perizia costituisce il mezzo più comune per introdurre nel processo la prova scientifica. Si potrebbe dunque individuare non solo una differenza sostanziale tra perizia e prova scientifica, ma anche fra perizia scientifica e perizia non scientifica [6]. AFFINITÀ E DIFFORMITÀ Secondo parte della dottrina, la perizia, da un punto di vista generale, è «sapere, pratica o abilità specializzata in un determinato campo della scienza, arte o tecnica» [7]. Ciò vuol dire che la perizia si caratterizza essenzialmente per il fatto di introdurre nel processo una conoscenza specializzata attraverso la figura di un esperto, denominato «perito» o consulente tecnico. La finalità di questo contributo è quella di completare il sapere del giudice perché, sommando alle sue massime di esperienza le conoscenze [continua..]

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Fascicolo 3 - 2017