Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Processo penale e riforma delle procedure concorsuali tra innovazione, razionalizzazione e dubbi (di Giuseppe Biscardi)


Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – adotta l’apprezzabile metodo di regolamentare i rapporti tra misure cautelari reali e procedure concorsuali, la cui disciplina era sinora rimessa ad interpretazioni giurisprudenziali non sempre concordanti. Tuttavia, la soluzione adottata presenta profili discutibili, risolvendosi nella prevalenza della confisca sulla liquidazione giudiziale, al netto di temperamenti a tutela dei terzi “incolpevoli”; inoltre, non tutti gli aspetti di una relazione per molti versi problematica sembrano compiutamente affrontati dal legislatore. Per quanto concerne l’incidenza delle nuove disposizioni su ulteriori aspetti processualpenalistici, nulla di differente emerge rispetto alla mera riproposizione di precetti già contemplati dalla legge fallimentare. Tale acritica perpetuatio produce l’effetto di amplificare i dubbi interpretativi che da sempre accompagnano l’applicazione di tali precetti, specie per quanto concerne il rapporto tra inizio del processo penale ed eventuale reclamo avverso la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; la posteriorità temporale della disciplina rispetto al codice di rito non rende possibile, come accadeva in precedenza, uno sforzo interpretativo volto ad adeguare il dettato della legge fallimentare ai mutamenti sistematici indotti dalla codificazione vigente.

Criminal proceedings and insolvency procedure reform, between innovation, rationalization and doubts

The new code of insolvency and enterprise crisis – legislative decree n. 14 of Jan 12th, 2019 – rightly aims at regulating the relation between conservatory measures and insolvency procedures, whose interaction had been left to the judges’decision up to now, not always in the same line of thought.

However, the adopted solution reveals critical aspects, since it ends up in having confiscation prevail on winding up measures (even though innocent third parties are preserved). Moreover, it does not cover all the aspects of a problematic interrelation.

Nothing new emerges concerning further criminal proceedings profiles, apart from the mere confirmation of old principles set by the bankruptcy law. Such a passive choice aggravates doubts on interpretations that have always been in place, especially concerning the relation between the initial step of the criminal proceeding on one hand and a possible appeal against any winding up opening on the other hand. As a matter of fact, the prevailing of the new discipline on the old one does not allow any interpretation effort – as in the past – aimed at combining the bankruptcy law with the following legislation changes anymore.

Confische e procedure concorsuali: un compromesso accettabile? Il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 [1], che in parte qua entrerà in vigore il 15 agosto 2020 [2], ha il merito di normare il rapporto tra sequestro a scopo di confisca (art. 321, comma 2, c.p.p.) e liquidazione giudiziale [3], procedura che sostituisce in integrum la disciplina del fallimento di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267 [4]; rapporto in precedenza affidato a dicta giurisprudenziali non sempre omogenei, ed in ogni caso inidonei a conferire certezze applicative. Tuttavia, se così può dirsi, il merito della riforma sta nel “metodo”: ossia proprio nella scelta, opportuna e per molti versi ineludibile, di approntare una disciplina ad hoc. Per il resto, l’esito contenutistico di tale opzione si risolve, nella sostanza, in una (ri)affermazione di “supremazia” [5] della confisca che, per ragioni sistematiche e culturali, non pare più adeguata ai tempi. Se l’ablazione statuale ha il fine di impedire che il condannato [6] ritorni in possesso della res, tale effetto si consegue del pari asservendo quest’ultima agli scopi della procedura concorsuale [7]; all’interno della quale anche la pretesa ablatoria potrebbe trovare soddisfazione [8], magari in posizione di privilegio nella distribuzione del ricavato [9], senza ulteriori penalizzazioni dei creditori, già di per sé pregiudicati dalla sottoposizione del debitore a liquidazione giudiziale [10].   Sequestro a scopo di confisca e liquidazione giudiziale Come già anticipato, l’art. 317, comma 1, d.lgs. n. 14 del 2019 scolpisce la regola della «prevalenza» della confisca sulle «procedure concorsuali»; tanto nel caso che il sequestro prodromico alla prima venga disposto anteriormente all’apertura delle seconde, quanto nel caso inverso [11]. Tale prevalenza si sostanzia nel rinvio alle disposizioni «del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» [12]: il compendio assoggettato a sequestro viene separato dall’attivo presente all’interno della procedura concorsuale [13], e la gestione di tale compendio è affidata al giudice che ha ordinato la cautela [14]. Tuttavia, la disciplina è “temperata” dal riconoscimento dei diritti dei terzi sul bene sequestrato, atteso il rinvio espresso, da parte dell’art. 317, comma 1, d.lgs. n. 14 del 2019, alle «condizioni» ed ai «criteri» di prevalenza della confisca, cui il sequestro è preordinato, dettati nel cosiddetto codice antimafia; pertanto, il giudice di cui all’art. 104-bis, comma 1-ter, c.p.p., dovrà procedere alla verifica di tali diritti [15]. È da rimarcare che tra i «terzi» in questione vanno [continua..]

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Fascicolo 1 - 2020