CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 26 MARZO 2015, N. 24630 – PRES. SANTACROCE; REL. CASSANO
Nel procedimento di sorveglianza, l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato – del quale è necessaria la partecipazione e, perciò, obbligatoria la presenza – integra, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p., una nullità assoluta e insanabile dell’udienza, ancorché tenuta in presenza del difensore d’ufficio, e degli atti successivi, compresa l’ordinanza conclusiva, in quanto la nomina fiduciaria non può essere surrogata dalla designazione ex officio da parte del giudice di un altro avvocato, di cui è irrilevante l’assistenza effettiva.
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[Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Il 19 giugno 2013 il Tribunale di sorveglianza di Torino, investito del reclamo proposto da (Omissis), confermava l’ordinanza emessa, il 9 aprile 2013, dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo che aveva rigettato l’istanza di permesso premio avanzata dal detenuto. (Omissis), in calce al reclamo proposto il 14 maggio 2013, nominava quale difensore di fiducia l’avv. (Omissis). Ciò nonostante, il Presidente del Tribunale di sorveglianza, contestualmente all’emissione, in data 20 maggio 2013, del decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, designava un difensore d’ufficio nella persona dell’avv. (Omissis), in base all’erroneo presupposto che il (Omissis) non avesse scelto un legale di fiducia. Dopo la spedizione dell’avviso dell’udienza, (Omissis) nominava quale codifensore di fiducia l’avv. (Omissis). L’avv. (Omissis) e (Omissis), detenuto nel carcere di Padova, ricevevano entrambi, il 22 maggio 2013, l’avviso dell’udienza, mentre gli avvocati (Omissis) ed (Omissis) non erano destinatari di alcuna comunicazione in proposito. All’udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza l’avv. (Omissis) non compariva e il Tribunale nominava, quale sostituto del difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p., l’avv. (Omissis), il quale non formulava alcuna eccezione circa il mancato avviso dell’udienza ai difensori di fiducia. 2. Avverso l’ordinanza, deliberata dal Tribunale di sorveglianza il 19 giugno 2013 e depositata il successivo 21 giugno, (Omissis) proponeva personalmente ricorso per cassazione, eccependo la nullità del provvedimento per omesso avviso della udienza di trattazione del reclamo ai difensori di fiducia, avvocati (Omissis) ed (Omissis). 3. Il ricorso veniva assegnato alla Prima Sezione della Corte di cassazione che, con ordinanza del 16 dicembre 2014, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite. 4. Preliminarmente il Collegio rilevava che la questione concernente il mancato avviso all’avv. (Omissis) dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale appariva assorbente rispetto alla mancata comunicazione al codifensore di fiducia, avv. (Omissis), cui, secondo il Collegio, non spettava alcun avviso, essendo tale seconda designazione avvenuta dopo la spedizione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale (Sez. I, 23 aprile 2008, n. 19442, Errante, Rv. 240289). 4.1. Così circoscritta la questione, il Collegio osservava che l’omissione dell’avviso dell’udienza camerale all’avv. (Omissis) comportava, in linea di principio, la nullità generale del procedimento camerale e del relativo provvedimento conclusivo, in quanto l’art. [continua..]