CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V, SENTENZA 28 MAGGIO 2015, N. 22991 – PRES. LAPALORCIA; EST. LINGOLA
<La nuova disciplina introdotta dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119 è applicabile, ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ai procedimenti penali davanti al giudice di pace.
Nel caso di richiesta di archiviazione antecedente l’entrata in vigore della l. n. 119 del 2013, non sussiste un obbligo del giudice di pace di restituire gli atti al pubblico ministero, per consentirgli di procedere alla notifica della richiesta alla persona offesa, atteso che, in considerazione della data di trasmissione della richiesta di archiviazione, deve escludersi il diritto della parte a ricevere l’avviso e, conseguentemente, il dovere del giudice di pace di sollecitare l’organo di accusa in tal senso.
>< [Omissis] SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. C.L. ha impugnato il decreto di archiviazione in data 6 febbraio 2014 del Giudice di pace di Venezia, nel procedimento a carico di S.C., per il delitto di cui all’art. 581 cod. pen. Il ricorrente, facendo valere la propria qualità di persona offesa dal reato, deduce violazione dell’art. 127 c.p.p., comma 5 e art. 408 c.p.p., comma 3-bis, per essere stata omessa la notifica nei suoi confronti della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, pur mancando la richiesta nella denunzia – querela presentata ai Carabinieri di San Donà di Piave, poiché il reato rientra tra quelli commessi con violenza sulle persone, per i quali la vittima deve essere informata in ogni caso, anche in mancanza di espressa richiesta; lamenta, pertanto, di essere stata lesa nel suo diritto di proporre opposizione. 2. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’infondatezza del ricorso, sia perché l’art. 408, comma 3-bis sarebbe norma inapplicabile al procedimento davanti al giudice di pace, sia perché la richiesta del pubblico ministero è anteriore all’entrata in vigore della disposizione invocata. 3. Con memoria depositata il 13 febbraio 2015, il difensore della ricorrente, preso atto della richiesta di rigetto del Sostituto Procuratore generale, insiste per l’accoglimento del ricorso, rilevando che l’art. 408 cod. proc. pen., comma 3-bis è applicabile anche davanti al Giudice di pace, poiché pienamente com‑patibile con il procedimento previsto per tale giudice. Quanto all’inapplicabilità ratione temporis della disciplina invocata, per essere la richiesta del pubblico ministero anteriore alla novella, si osserva che il giudice di pace avrebbe dovuto invitare il pubblico ministero a procedere all’avviso imposto dalla nuova norma, per consentire alla persona offesa di esercitare il suo diritto all’opposizione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso va rigettato. 1.1 La ricorrente lamenta la violazione del diritto al contraddittorio, per non avere il pubblico ministero notificato nei suoi confronti la richiesta di archiviazione a norma dell’art. 408 c.p.p., comma 3-bis, in un procedimento che aveva ad oggetto un reato “commesso con violenza alla persona”. 2. Come è noto l’art. 408 cod. proc. pen., comma 3-bis è stato introdotto dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), in una versione diversa da quella oggi in vigore, poiché il diritto per la persona offesa di ricevere l’avviso della richiesta di archiviazione anche quando non avesse dichiarato di voler essere informata era [continua..]