Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Verso il superamento delle presunzioni penitenziarie tra ragionevolezza in concreto e prevalenza dello "speciale interesse del minore" (di Erica Farinelli)


Nel pronunciarsi sulla preclusione all’accesso alla detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies, comma 1-bis, ord. penit. per le madri condannate per delitti di cui all’art. 4-bis ord. penit., la Corte costituzionale coglie l’occasione per sviluppare ed approfondire il nuovo corso della giurisprudenza costituzionale ispirato alle esigenze di tutela dell’interesse superiore del minore, già inaugurato dalla nota sentenza n. 239/2014.

Towards the overcoming of the penitentiary presumptions between the reasonableness principle and the prevalence of the "special interest of the child"

In deciding on foreclosure for access to the special home detention provided for in art. 47-quinquies, comma 1-bis, of italian prison law for mothers convicted of crimes under art. 4-bis of italian prison law, the Constitutional Court takes the opportunity to develop and to deepen the new course of constitutional jurisprudence inspired by the requirements for the protection of the best interest of the child, already opened by the well-known judgment n. 239/2014.

 
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE Chiamata a pronunciarsi sulla preclusione all’accesso alla detenzione domiciliare speciale per le madri condannate per i delitti di cui all’art. 4-bis ord. penit., la Corte costituzionale coglie l’occasione per sviluppare ed approfondire il nuovo corso della giurisprudenza costituzionale ispirato alle esigenze di tutela dell’interesse superiore del minore (the best interest of the child [1]), già inaugurato dalla nota sentenza n. 239 del 2014 [2]. Anticipando solo in parte quanto si avrà occasione di precisare nel prosieguo, può sin d’ora osservarsi che la decisione in commento si inserisce nel novero delle sempre più numerose declaratorie di incostituzionalità volte a superare le presunzioni legislative di tipo assoluto e i connessi automatismi (sanzionatori, processuali o esecutivi-penitenziari che siano). Già oggetto di un particolare vaglio critico “in via ordinaria” per le possibili frizioni con i diritti fondamentali della persona, le presunzioni in questione sono destinate ad un sindacato di costituzionalità “rafforzato” ove rilevi il concorrente interesse di tutela del minore, coinvolto – suo malgrado – nelle vicende penitenziarie dei genitori. Il superiore interesse del minore – «soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione» [3], specie se in tenera età – a godere dell’affetto e delle cure genitoriali è posto nuovamente al centro della riflessione giuridica relativa all’esecuzione penitenziaria del condannato-ge­nitore e risulta preminente finanche rispetto alla differenziazione trattamentale riconducibile alla natura del reato da questi commesso [4], con intuibili e rilevanti implicazioni sistematiche sulle modalità di espiazione della pena. Questi, in sintesi, i punti nodali della pronuncia annotata, sui quali occorre, pertanto, soffermarsi, non prima di aver esaminato la questione rimessa al vaglio della Consulta, gli istituti giuridici direttamente coinvolti e le ragioni sottese alla declaratoria di incostituzionalità. LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE Nell’ambito di un procedimento di sorveglianza relativo a condannata alla pena di anni sette di reclusione per il delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il Tribunale di sorveglianza di Bari solleva, in relazione agli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 1-bis, ord. penit., nella parte in cui impedisce l’accesso alle modalità di espiazione della pena ivi previste alle madri condannate per i delitti di cui all’art. 4-bis ord. penit. Nel caso di specie, la condannata – già ammessa alla detenzione domiciliare ex art. [continua..]

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Fascicolo 5 - 2017