Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Riflessioni in tema di prescrizione penale 'riformata' (di Paolo Moscarini)


La l. n. 3 del 2019 ha riformato la disciplina relativa alla prescrizione del reato, anticipando il “blocco” della sua decorrenza al momento in cui è pronunciato un provvedimento di condanna, pur non ancora irrevocabile. Questa nuova soluzione normativa – che finisce per sottrarre i gradi delle impugnazioni ordinarie alla pendenza del meccanismo prescrizionale, così consentendo il loro protrarsi per un periodo indeterminato – è parsa a molti in contrasto con la funzione rieducativa della pena e col principio di «ragionevole durata» d’ogni processo. Il presente editoriale mira a verificare la fondatezza di tali censure ed a indicare opzioni alternative, per una più celere amministrazione della giustizia.

Considerations about a New Italian Act to reform the Criminal Prescription

The Italian Act n. 3/2019 reformed the penal prescription, anticipating its blockage at the moment of the not irrevocable conviction. This new rule seemed to allow to the judges of the Appeal Courts and of the Supreme Court an indeterminate time to decide their cases, so contradicting the re-educational aim of the criminal punishment and the principle of the reasonable duration of every process. This work would to verify the legitimacy of these criticisms an to show some different means to the procedural acceleration.

SOMMARIO:

La recente riforma e le conseguenti perplessità - La prescrizione come causa di “estinzione del reato”: natura ed effetti - La prescrizione del reato e le finalità della pena - Prescrizione del reato e «ragionevole durata» del processo


La recente riforma e le conseguenti perplessità

La l. 9 gennaio 2019, n. 3 (recante, tra l’altro, anche «Misure […] in materia di prescrizione del reato […]»), di tale istituto appunto ha cambiato la disciplina sostanziale; in particolare (col suo art. 1, comma 1, lett. e), ha sostituito, nell’art. 159 c.p. (dedicato alla «sospensione della prescrizione»), il secondo comma; stando alla cui attuale versione, «Il corso della prescrizione rimane […] sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna». Peraltro, in realtà, questa clausola è collocata solo impropriamente nell’ambito del regime di quella “sospensione” della quale altrettanto impropriamente parla: il successivo n. 2 del medesimo art. 1, alla lett. f), abroga il primo comma dell’art. 160 c.p., eliminando l’efficacia interruttiva della prescrizione con riferimento sia alla sentenza che al decreto di condanna non definitivi; così instaurando un regime ben diverso da quello precedente: una volta che il processo si sia concluso, in esito al giudizio di primo grado od al rito monitorio, con una condanna, pur ancora soggetta ad impugnazione, il decorso del termine prescrizionale relativo al reato dedotto in imputazione risulterà definitivamente bloccato. Di conseguenza, laddove sia stato ormai pronunciato un provvedimento del genere suddetto, allora (diversamente da quanto anteriormente previsto) non inizierà più a decorrere un nuovo termine prescrizionale; onde i giudizi ulteriori, instaurati dall’atto con cui è stata proposta l’una o l’altra impugnazione ordinaria (l’appello od il ricorso per cassazione), oppure l’opposizione, potranno svolgersi senza che la loro durata risulti in alcun modo condizionata dalla decorrenza di un ulteriore termine prescrizionale. È venuta meno così, per tali successivi gradi, quella “spada di Damocle” che precedentemente era prospettata – alle parti ed al giudice – dal rischio di un’estinzione dell’illecito penale (con conseguente obbligo del­l’ufficio giurisdizionale di assolvere immediatamente l’imputato ab observatione [continua ..]


La prescrizione come causa di “estinzione del reato”: natura ed effetti

La parte generale del codice penale contempla l’istituto della prescrizione (insieme con la morte del reo, l’amnistia, la rimessione della querela, l’oblazione, la sospensione condizionale della pena e la sospensione del procedimento con messa alla prova), nel Capo (il primo del Titolo VI) intitolato «Della estinzione del reato». Peraltro, da tempo si è posta – per la prescrizione come per tutte le altre suddette cause estintive – questione circa l’esattezza di una simile categorizzazione definitoria: è davvero corretto dire che il decorso del tempo dall’avvenuta commissione di un fatto penalmente illecito “estingua” quest’ultimo? Certamente, la proposizione non avrà alcun senso se sia stata formulata a proposito del “reato” inteso come una determinata condotta umana, (eventualmente, seguìta da un evento materiale) verificatasi in concreto quale singolo episodio storico, e rilevante in quanto corrispondente ad una astratta figura normativa, delineata come penalmente antigiuridica: in codesta accezione, il “reato” non che un accadimento appartenente al passato, certo non suscettibile di venire in alcun modo posto nel nulla: “factum infectum fieri nequit”. Del resto, la stessa locuzione neppure risulterà perfettamente esatta se posta in relazione alla qualificazione come penalmente antigiuridica della condotta umana, determinata dalla sua anzidetta corrispondenza alla figura legale: la prescrizione – così come ogni altra fra le menzionate cause estintive – non toglie per nulla ogni rilevanza penale al comportamento del reo. Invero, il “fatto” di questi, nonostante la prescrizione, séguita a configurarsi come “reato” per molteplici effetti. In particolare: a) la prescrizione di un reato che di un altro costituisca il presupposto (come tale, ad es., si presenta il furto rispetto alla ricettazione) non estinguerà quest’ultimo (art. 170, comma 1, c.p.); b) la prescrizione del reato che sia elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso non estinguerà quest’ultimo (art. 170, comma 2, c.p.): c) se il reato prescritto sia connesso con altro da vincolo teleologico o conseguenziale, il secondo illecito continuerà a risultare aggravato ex art. 61, n. 2, c.p. (art. 170, comma 3, c.p.); d) il reato [continua ..]


La prescrizione del reato e le finalità della pena

Ed allora, se la prescrizione ha tali natura ed efficacia, si può davvero attribuirle la funzione di assicurare (rectius: di evitare che risulti compromessa) la finalità rieducativa costituzionalmente indicata come propria della pena? E quindi desumerne che ogni operazione legislativa intesa a ridurre il quantum del lasso cronologico prescrizionale, consentendo indirettamente l’applicazione di un trattamento sanzionatorio a maggiore distanza dal tempus commissi delicti, si traduca in un’illegittima (oltre che inutile) afflizione di un soggetto ormai presumibilmente riadattato? Anzitutto, a “non reggere” è la stessa premessa del ragionamento; cioè, l’idea che detta norma costituzionale imponga di destinare la pena sempre ed esclusivamente ad uno scopo rieducativo, senza che ogni altra finalità della medesima sanzione si possa considerare legittima. Infatti, è la stessa formula usata nella Carta fondamentale a smentire tale concezione; la pena deve “tendere” alla rieducazione, non già “essere”rieducazione; onde anche lo stimolo all’emenda che può derivare dalla inflizione di una pena può essere considerato nella prospettiva della rieducazione. Del resto, la dottrina italiana, pur esprimendosi con molteplicità di accenti, è stata ed è tutt’altro che propensa ad abbandonare la tradizionale teoria “multifunzionale”, che attribuisce alla sanzione criminale scopi sia di retribuzione che di prevenzione, generale e speciale. Ma poi, la prescrizione del reato – stando al suo attuale assetto normativo – non sembra affatto uniformarsi al canone dell’emenda: a “tempo scaduto”, l’effetto estintivo della punibilità si verifica automaticamente, senza che occorra preliminarmente verificare se l’imputato abbia o no tenuto, post diem commissi delicti, un comportamento tale da evidenziare il proprio ravvedimento; cosicché egli, laddove fosse colpevole, usufruirebbe comunque del beneficio della non punibilità; mentre, se fosse innocente, subirebbe nondimeno quegli effetti sfavorevoli della fattispecie penalmente antigiuridica imputatagli che sopravvivono all’estinzione. Non si vede davvero – allora – come simili implicazioni possano [continua ..]


Prescrizione del reato e «ragionevole durata» del processo