Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Prescrizione e lieve entità del fatto: i limiti ai poteri cognitivi nel giudizio di rinvio (di Adriano Spinelli)


Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione conferma l’orientamento per cui, laddove siano astrattamente configurabili i presupposti di applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p., la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito, affinché questi valuti l’applicabilità nel caso concreto della speciale causa di non punibilità. Inoltre, con riferimento alla possibilità che nel corso del giudizio rescissorio maturi il termine prescrizionale ex art. 157 c.p., si precisa che il giudice incaricato della decisione non potrà dichiarare estinto il reato. Richiamando un consolidato filone giurisprudenziale, il Supremo collegio ricorda altresì come, in caso di mancato annullamento dei punti relativi alla sussistenza del fatto e alla responsabilità dell’imputato, il reato è giudicato nella sua interezza, indipendentemente dalla definitività delle statuizioni sul trattamento sanzionatorio, poiché la punibilità non rappresenta un elemento indefettibile del delitto. Essendo il nucleo essenziale dell’illecito accertato entro i termini di cui all’art. 157 c.p., la pronuncia assolutoria estenderebbe – indebitamente – l’ambito di operatività della causa di estinzione del reato.

Limitation of action and slight crimes: judge’s limited power of cognizance after the rescission of a sentence

The annotated sentence confirms the interpretive way according to which, if the conditions provided for in the art. 131 bis of the penal code can be configured, the Supreme Court, at first, has to declare the rescission of the sentence and then has to indicate the judge charged of the decision about the application of the rule in the specific case. The Court also predicts the possibility that the maximum term for the prosecution could expire during the preceding that follows the rescission of the judgement and the same Supreme Court states that, if it were so, the judge cannot acquit the indicted person. If the points of the decision about the existence of the crime and the liability of the accused are not invalidated, the decision is irrevocable; indeed, the concrete punishability is not fundamental. Both of the specified crime’s constituent elements are definitively judged in a shorter period than the one established by art. 157 of the penal code; for that reason, an absolution sentence would represent an improper expansion of the crime’s extinction.

PREMESSA Aderendo ad un orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento, con la pronuncia commentata la Corte di Cassazione conferma la possibilità di affrontare il tema della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p. in sede di legittimità; avendo tale istituto natura sostanziale ed essendo applicabile nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, la questione è devoluta ope legis alla cognizione della Suprema corte, ai sensi dell’art. 609 c.p.p. [1], poiché, nel caso di specie, l’introduzione di tale causa di non punibilità è stata successiva alla pronuncia della sentenza di condanna all’esito del giudizio d’appello: da qui l’impossibilità di dedurre la specifica questione nella sede di merito. Ciò posto, la Corte di Cassazione va oltre il semplice annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito affinché questi valuti la sussistenza dei requisiti necessari per il proscioglimento ai sensi dell’art. 131 bis c.p.; infatti, i giudici di legittimità precisano come nel corso del giudizio rescissorio non sarà possibile rilevare l’eventuale prescrizione del reato, stante i limiti cognitivi e decisori derivanti dall’annullamento parziale disposto ai sensi dell’art. 624 c.p.p. LA VICENDA ED I PROFILI SOSTANZIALI DELL’ART. 131 BIS C.P. Il ricorrente – condannato alla pena di giorni venti di arresto ed euro 3.600 di ammenda per la contravvenzione di cui all’art. 44, comma 1, lett c), d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, per aver realizzato abusivamente un piccolo manufatto edilizio, poi demolito – ha sostenuto l’applicabilità in sede di legittimità del-l’art. 131 bis c.p., poiché, trattandosi di ius superveniens, la nuova causa di non punibilità doveva trovare operatività, ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p., in tutti i procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova norma. Concorda la Corte di Cassazione – affermando, come anzidetto, la rilevabilità d’ufficio della questione ex art. 609, comma 2, c.p.p. – che, tuttavia, precisa due profili inerenti, il primo, al rapporto tra la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e i reati permanenti e, il secondo, alla relazione tra l’art. 131 bis c.p. e la prescrizione. Sulla compatibilità tra la particolare tenuità dell’offesa e il reato permanente – natura da riconoscere all’abuso edilizio per cui era intervenuta la condanna del ricorrente – richiamando un proprio precedente, il Collegio evidenzia come tale tipologia di illeciti non possa essere ricondotta nell’alveo [continua..]

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