Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Perquisizioni domiciliari e garanzie procedurali: per Strasburgo rischio di abusi da parte degli inquirenti


In assenza di un controllo giurisdizionale preventivo o di un controllo effettivo a posteriori della misura istruttoria impugnata [una perquisizione domiciliare], le garanzie procedurali previste dalla legislazione italiana non sono sufficienti ad evitare il rischio di abuso di potere da parte delle autorità incaricate dell’indagine penale.

Anche se la misura controversa ha una base giuridica nel diritto interno, il diritto nazionale non ha offerto al ricorrente sufficienti garanzie contro gli abusi o l’arbitrarietà prima o dopo la perquisizione. Di conseguenza, l’interessato non ha beneficiato di un «controllo effettivo» come richiede lo stato di diritto in una società democratica. In tali circostanze, la Corte ritiene che l’ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio del ricorrente non fosse «prevista dalla legge» ai sensi dell’articolo 8 § 2 della Convenzione.

[Omissis] IN FATTO I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 6. Il ricorrente è nato nel 1965 in Italia e risiede a Monaco dal 1989. Iscritto nel registro degli Italiani residenti all’estero, dal 2009 è proprietario di una casa in Italia, dove la moglie e i figli vivono durante l’anno scolastico. 7. Nel 2010 il ricorrente fu sottoposto a verifica fiscale da parte della polizia tributaria di Mantova. Era sospettato di aver mantenuto il suo domicilio fiscale in Italia e di non aver pagato l’IVA e l’imposta sul reddito dal 2003. 8. Nell’ambito di tale procedimento amministrativo, il 6 luglio 2010, la procura della Repubblica di Mantova autorizzò la guardia di finanza ad entrare nell’abitazione italiana del ricorrente per cercare e sequestrare i libri contabili, i documenti o qualsiasi altra prova di violazioni della normativa fiscale. 9. Il 13 luglio 2010 alcuni agenti della guardia di finanza si recarono nell’abitazione del ricorrente. Poiché quest’ultimo era assente, chiesero a suo fratello, che era lì di passaggio, di farli accedere ai locali, senza tuttavia giustificare la loro richiesta. 10. In seguito a questo intervento, lo stesso giorno, così come il giorno successivo, ci fu uno scambio di e-mail e telefonate fra il personale della guardia di finanza e il ricorrente. Nell’ambito di tale scambio, il ricorrente spiegò di trovarsi in Germania e di non potersi recare subito in Italia a causa di impegni di lavoro e familiari. Supponendo di essere oggetto di una verifica fiscale, sebbene non gli fosse stata fornita alcuna informazione al riguardo, il ricorrente si dichiarò disposto a collaborare con le autorità italiane e propose di mettere a loro disposizione qualsiasi prova dell’amministrazione tedesca riguardante i suoi redditi. La polizia tributaria, da parte sua, informò il ricorrente che, se non avesse permesso agli agenti di eseguire le ricerche presso la sua abitazione, il pubblico ministero avrebbe disposto una perquisizione. 11. Con provvedimento del 13 luglio 2010, il procuratore di Mantova avviò una indagine penale nei confronti del ricorrente ed emise un mandato di perquisizione dell’abitazione e dei veicoli della persona interessata, a causa dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di evasione fiscale. Con questo mandato il pubblico ministero ordinò la ricerca e il sequestro dei documenti contabili che si trovavano nei locali, nonché di qualsiasi altro documento comprovante il reato di evasione fiscale, compresi i file elettronici. 12. La polizia giudiziaria effettuò la perquisizione, in presenza del padre del ricorrente, il 6 agosto 2010, tra le 11.50 e le 15.00. Il mandato di perquisizione fu notificato al padre del ricorrente il quale decise di non ricorrere all’assistenza di un avvocato. Al termine delle ricerche, le autorità [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 2 - 2019