Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Patteggiamento e confisca per equivalente


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI III, SENTENZA 5 SETTEMBRE 2014, N. 37186 – PRES. SQUASSONI; REL. ORILIA

La confisca per equivalente opera oltre che in caso di condanna, anche nell’ipotesi di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., anche quando non abbia costituito oggetto dell’accordo delle parti. La sentenza di patteggiamento è vincolata relativamente al solo profilo del trattamento sanzionatorio e non anche a quello relativo alla confisca, per il quale la discrezionalità del giudice si riespande come in una normale sentenza di condanna.

[Omissis] RITENUTO IN FATTO Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona ha proposto ricorso avverso la sentenza di patteggiamento 25.3.2013 emessa dal GUP presso il locale Tribunale nei confronti di M.G., in relazione alla omessa applicazione della confisca per l’ipotesi di reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) contestata, tra l’altro all’imputato. Con un unico motivo lamenta la violazione di legge discendente dal fatto che, nonostante l’art. 322 ter c.p., come richiamato dall’art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, preveda la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato ovvero, quando essa non sia possibile, la confisca di beni per un valore corrispondente a quello di detto profitto, il Giudice abbia omesso di disporre in tal senso Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, rileva il contrasto di giurisprudenza sulla questione e chiede che della stessa vengano investite le sezioni Unite.   CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, con riguardo ai reati tributari considerati dall’art. 1, comma 143, della L. n. 244 del 2007, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca “per equivalente”, può essere disposto, anche con la sentenza di applicazione della pena, non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato posto che, si è detto, l’integrale rinvio alle “disposizioni di cui all’ar­ticolo 322 ter del codice penale”, contenuto nell’art. 1, comma 143, della legge n. 244 predetta, consente di affermare che, con riferimento appunto a detti reati, trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della norma codicistica (tra le altre, Sez. 3, Sentenza n. 44445 del 09/10/2013 Ud. dep. 04/11/2013 Rv. 257616; Sez. 3, n. 35807 del 07/07/2010, Rv. 248618; Sez.3, n. 25890 del 26/05/2010, Rv. 248058). A diverse conclusioni non può condurre neppure – proprio perché, come appena detto, il rinvio dell’art:. 1, comma 143, è effettuato all’art. 322 ter nella sua integralità, e, dunque, anche al secondo comma – la modifica dell’art. 322 ter, comma 1, attuata dall’art. 1, comma 75, lett. o) della legge 6 novembre 2012, n. 190, per effetto della quale la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità è consentita, per i delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 c.p., per un valore corrispondente non più solo al prezzo del reato ma anche al profitto di esso. Del resto, una tale modifica è stata introdotta proprio per consentire l’operatività del sequestro per equivalente del profitto in relazione a quelle ipotesi per le quali l’esclusivo riferimento al prezzo non consentiva di estendere al di là di esso l’oggetto della misura [continua..]

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