Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il passaggio in giudicato impedisce l'estensione dell'epilogo prescrittivo al coimputato non impugnante (di Emma Avella)


Con la pronuncia che si annota le Sezioni Unite, prestando ossequio all’orientamento maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità sul tema dei rapporti tra effetto estensivo e giudicato, escludono che della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione possa beneficiare, ex art. 587 c.p.p., il coimputato dello stesso reato che non abbia impugnato e per il quale la fattispecie estintiva si sia inverata successivamente alla formazione del giudicato.

The force of 'res judicata' prevents the extension of the statute of limitations to the co-defendant not appealing

With the pronunciation noted here, the Joined Chambers of the Court of Cassation, in accordance with the majority orientation proper to the jurisprudence of legitimacy in terms of relations between extensive effect and judgement, exclude that the extinction of the offense by expiry of the statute-of-limitations period ex art. 587 of the Code of Criminal Procedure, may be applied to a co-defendant who has not challenged, and for which the extinctive case occurred after the formation of the sentence.

 
I TERMINI DELLA QUESTIONE L’antefatto che ha occasionato la rimessione alle Sezioni Unite è rappresentato da un procedimento svoltosi cumulativamente in primo grado, in ragione della responsabilità concorsuale dei due imputati. Intervenuta sentenza di condanna, uno di essi interpone appello, chiedendo l’assoluzione per insussistenza del fatto. Il coimputato non appellante, a sua volta, si determina a partecipare al nuovo grado di giudizio ex art. 587 c.p.p. Sennonché, nelle more del processo di appello, il giudice emette sentenza ex art. 129 c.p.p. di non doversi procedere per prescrizione del reato, nei confronti di ambedue gli imputati. L’estensione dell’epilogo proscioglitivo è disposta dalla Corte d’appello nonostante il termine di prescrizione fosse maturato successivamente alla formazione del giudicato sul capo di sentenza relativo al non impugnante. Avverso tale decisione ha promosso ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello, paventando gli esiti esiziali in termini di certezza del giudicato cui si perverrebbe avallando la soluzione sposata dal giudice a quo. La rimessione al plenum della Cassazione è successiva ad una prima iniziativa intrapresa in tal senso dalla Quinta Sezione penale, alla quale ha fatto seguito la restituzione degli atti ex art. 172 disp. att. c.p.p. motivata dalla circostanza che le Sezioni Unite si fossero già pronunciate sulla specifica questione [1] e non emergessero elementi tali da lasciar presagire la virata verso una differente posizione. Nuovamente, con ordinanza 17 maggio 2017 [2], il contrasto interpretativo è sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite. L’oggetto della rimessione è così compendiato dalla Quinta Sezione: “se l’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operi in favore del coimputato non impugnante solo qualora detta causa estintiva sia maturata prima dell’irrevocabilità della sentenza nei confronti dello stesso, ovvero – fermo restando il presupposto che l’impugnazione non sia fondata su motivi esclusivamente personali dell’impugnante – anche nell’ipotesi in cui la causa di estinzione sia maturata dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna nei confronti del coimputato non impugnante”. La formulazione del quesito è preceduta da una puntuale ricostruzione del panorama giurisprudenziale in materia e da una decisa adesione del giudice remittente all’orientamento, rappresentato come minoritario, predicativo della praticabilità della seconda delle soluzioni prospettate. In buona sostanza, la Quinta Sezione si interroga sui limiti operazionali dell’art. 587 c.p.p. in relazione alla declaratoria di estinzione del reato per [continua..]

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Fascicolo 4 - 2018