Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Particolare tenuità del fatto e progetti pendenti


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 15 APRILE 2015, N. 15449 – PRES. MANNINO; REL. RAMACCI

La nuova causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis c.p. ha natura sostanziale e deve quindi, in base all’art. 2, comma 4, c.p., essere applicata retroattivamente a tutti i procedimenti in corso; se la questione sorge in sede di legittimità la Corte di Cassazione deve preventivamente valutare se sussistono i presupposti per l’applicazione dell’istituto ed in caso positivo deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito per la relativa declaratoria.

[Omissis]   1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 30/5/2013 ha confermato la decisione con la quale, in data 16/5/2012, il Tribunale di quella città aveva riconosciuto M.C. responsabile del reato di cui al d.lgs n. 74 del 2000, art. 11, perché, quale liquidatore della “CAR & COUNTRY s.a.s.”, al fine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, per l’importo complessivo di Euro 466.953,95, costituiva fraudolentemente un trust con il fine di rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva (reato commesso in (OMISSIS), data di costituzione del trust. Con la recidiva). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia. 2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ponendo in evidenza la piena legittimità del trust liquidatorio e della conseguente segregazione dei beni, facendo osservare che la coincidenza tra disponente e trustee sarebbe irrilevante, operando questi al fine di soddisfare i beneficiari. Rileva, inoltre, come nessuna disposizione imponga al liquidatore le modalità di svolgimento della liquidazione e che la scelta del trust, nel suo caso, sarebbe stata effettuata al fine di un più efficace conseguimento degli obiettivi propri della procedura liquidatoria, tanto che, come già evidenziato in una memoria prodotta nel corso del giudizio, l’indicazione dei beneficiari del trust riguarda la massa dei creditori della società in liquidazione, tra i quali figura anche l’Agenzia delle entrate. Aggiunge che la sentenza impugnata non avrebbe indicato quali siano state le finalità illecite perseguite mediante la costituzione del trust e che la finalità liquidatoria del trust, che la Corte territoriale avrebbe indicato come mai comunicata ai creditori sociali, sarebbe stata comunque conoscibile tramite la Conservatoria dei Registri Immobiliari. 3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la pubblica accusa non avrebbe dimostrato la capienza di due immobili, facenti parte del patrimonio societario, a soddisfare le ragioni di credito dell’erario nonostante l’esistenza di iscrizioni ipotecarie in favore di una banca. 4. Con un terzo motivo di ricorso rileva i medesimi vizi laddove il provvedimento impugnato motiva il trattamento sanzionatorio in relazione all’entità dell’importo evaso, dato che non era stato oggetto di cognizione del giudice dell’appello e rispetto al quale assumerebbe comunque rilevanza l’esito assolutorio di altro giudizio, concernente i “reati presupposto”. Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. 5. Con memoria depositata il 18/3/2015 fa inoltre presente di aver depositato nei termini, presso il medesimo [continua..]

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