<p>Formulario del Processo Penale-Nigro</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La partecipazione all'udienza di riesame dopo la legge n. 47 del 2015 (di Francesca Romana Mittica)


La Corte di Cassazione si pronuncia sulla partecipazione del soggetto nei cui confronti è stata applicata una misura cautelare all’udienza di riesame, delineando la portata del novellato comma 8-bis dell’art. 309 c.p.p., volto a consacrare il diritto dell’indagato a comparire personalmente. Secondo i giudici di legittimità non trova più applicazione la disciplina di cui all’art. 127 c.p.p., operante prima della riforma, realizzata con la legge n. 47 del 2015: per poter partecipare al giudizio di riesame, oggi, i soggetti destinatari di un provvedimento restrittivo della libertà personale – sia ristretti nel circondario che fuori – hanno l’onere di indicarlo, eventualmente anche per mezzo del difensore, unitamente alla presentazione dell’istanza di riesame.

L’Autrice, pur apprezzando la decisione per l’introduzione di un contraddittorio più garantito e non meramente eventuale, avanza tuttavia talune riserve sulla effettività del diritto dell’indagato a presenziare all’udienza ex art. 309 c.p.p., diritto sottoposto invero a non pochi vincoli processuali e a taluni limiti temporali.

Participation in the hearing of the riesame after the law no. 47 of 2015

The [Italian] Supreme Court emphasized the participation of the person against whom a protective order hearing the review, outlining the scope of the amended paragraph 8-bis of art has been applied. 309 Code of Criminal Procedure, which aims to consecrate the right of the suspect to appear in person. According to the judges of legitimacy no longer applies discipline in art. 127 Code of Criminal Procedure, which operates before the reform, created by Law no. 47 of 2015: in order to participate in the review proceedings, today, the beneficiaries of a measure restricting personal freedom – is restricted in the district and outside – have the burden to point it out, possibly by means of defense, together with the presentation of ‘motion for reconsideration.

The author, while appreciating the decision for the introduction of a guaranteed contradictory and not merely potential, advances however certain reservations on the effectiveness of the suspect’s right to attend the hearing as per art. 309 Code of Criminal Procedure, Law indeed undergone many procedural constraints and to certain time limits.

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RILIEVI INTRODUTTIVI   La sentenza annotata affronta la tematica dell’ambito di esplicazione del contraddittorio in sede di impugnazione dei provvedimenti applicativi delle misure cautelari e, in particolare, si pronuncia sui cambiamenti apportati in materia dalla legge n. 47 del 2015 [1]. Prima della riforma, il procedimento di riesame, in virtù del rinvio contenuto al comma 8 dell’art. 309 c.p.p., si svolgeva nelle forme previste dall’art. 127 c.p.p. [2], che delinea un modello generale di rito camerale a partecipazione non necessaria, secondo cui il soggetto interessato ha diritto di essere sentito se compare. Le peculiarità di detto giudizio, caratterizzato da forme semplificate, alternative a quelle dibattimentali, sono l’assenza di pubblicità e la non necessaria partecipazione delle parti. Ciò al fine di consentire l’emissione del provvedimento decisorio in tempi ristretti, ma comunque nel rispetto del canone del contraddittorio. Con riferimento al procedimento di riesame, il legislatore del 1988 ha voluto richiamare l’archetipo di cui all’art. 127 c.p.p. [3] proprio in ragione della rapidità attraverso cui deve intervenire la decisione, onde consentire una procedura snella, oltre che in considerazione di esigenze organizzative e di sicurezza [4]. Tale assetto non è stato considerato lesivo della dialettica processuale in considerazione del fatto che il Tribunale della Libertà ha comunque una cognizione piena e non limitata all’oggetto del ricorso. Rispetto al rito camerale tipico, tuttavia, il modus procedendi di cui all’art. 309 c.p.p. presenta alcune particolarità giustificate in ragione della celerità con cui è necessario definire lo status libertatis: così, ad esempio, il termine per la comunicazione della fissazione dell’udienza alle parti è di soli tre giorni liberi rispetto a quello di dieci di cui all’art. 127 c.p.p.; si ritiene sufficiente, per l’urgenza, esperire la notificazione al difensore a mezzo di telefono, telegramma e telefax; fino al giorno dell’udienza gli atti rimangono depositati in cancelleria e il difensore ha facoltà di esaminarli ed estrarne copia; i motivi o motivi nuovi possono essere presentati fino all’inizio della discussione. Per quanto riguarda più specificamente la partecipazione dell’interessato all’udienza [5] – strumento di massima esplicazione del diritto di difesa – prima della riforma, l’art. 309, comma 8, c.p.p. rinviava all’art. 127 c.p.p., che, a sua volta, al comma 3 detta una disciplina differenziata a seconda che il soggetto in vinculis sia detenuto nel circondario o fuori dallo stesso: nel primo caso egli può prendere parte all’udienza, nel secondo, invece, ha soltanto la facoltà di essere [continua..]

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