Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Giudizio d'appello e overturning in melius: per le Sezioni unite non scatta l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa (di Elga Turco (Ricercatrice di Diritto processuale penale – Università del Salento))


Le Sezioni unite, dopo neanche due anni dalla pronuncia che aveva sancito l’obbligatorietà della rinnovazione i­struttoria in grado d’appello a fronte dell’overturning da proscioglimento a condanna, affrontano il tema nel caso inverso e, ripercorso il solco tracciato in precedenza, giungono alla soluzione opposta: ex actis il giudice d’appello non può condannare ma può assolvere. Sullo sfondo della decisione, i precetti fondamentali del sistema processuale, i dicta della Corte europea, le scelte sistematiche del legislatore nazionale.

Judgment of appeal and "overturning in melius": for the sections united it is not obligatory to renew the declarative test

The United Sections, not even two years after the judgment that had sanctioned the obligatoriness of the “renewal of the test” in the degree of appeal in the case of overturning from absolution to condemnation, tackle the issue in the reverse case and go over again the path previously traced and arrive to the opposite solution: ex actis the appellate judge can not condemn but can absolve. On the background of the decision, the fundamental precepts of the procedural system, the “dicta” by the European Court, the systematic choices by the national legislator.

 
LA QUESTIONE SUL TAPPETO Un’altra pronuncia a Sezioni unite in tema di overturning in grado di appello. E, questa volta, il Supremo consesso sembra chiudere il cerchio. La quaestio dubia investe la latitudine dei poteri del giudice di seconde cure: investito dell’impugna­zione avverso la sentenza di condanna con cui l’imputato deduca la erronea valutazione della prova dichiarativa, può il predetto giudice riformare la decisione impugnata – nel senso dell’assoluzione – bypassando la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado? Circa due anni fa, le Sezioni unite, con la sentenza Dasgupta [1], hanno affrontato il quesito inverso: nell’ipotesi in cui la Corte d’appello intenda “capovolgere” una pronuncia assolutoria adottata in primo grado, la riassunzione della prova testimoniale ritenuta decisiva è «assolutamente necessaria», ai sensi dell’art. 603, comma 3, c.p.p. [2]. L’approdo interpretativo è stato il risultato di un lungo percorso di recepimento della giurisprudenza europea, che ravvisa la violazione del diritto dell’imputato ad un “processo equo” – e, in particolare, del diritto ad interrogare o far interrogare i testimoni a carico, confrontandosi con il proprio accusatore (art. 6, comma 3, lett. d), Cedu) – nell’ipotesi di condanna emessa per la prima volta in appello sulla base di una rivalutazione in malam partem meramente cartolare del medesimo compendio istruttorio che aveva fondato la prima decisione assolutoria [3]. Spinte dall’esigenza di ribadire il valore vincolante dei precetti di matrice convenzionale – ai quali il giudice nazionale è tenuto ad ispirarsi nell’applicazione delle norme interne, secondo le indicazioni provenienti da Strasburgo [4] –, le Sezioni unite, fornendo un’interpretazione convenzionalmente orientata dell’art. 603, comma 3, c.p.p., hanno chiarito che una reformatio in peius può dirsi legittima soltanto se anche il giudice d’appello – prima di condannare l’imputato, riformando la sentenza assolutoria di primo grado – sia venuto in contatto con le fonti di prove ritenute decisive ai fini dell’affermazione della responsabilità, perché soltanto così l’espressione e la formazione del libero convincimento del giudice – che pronuncia sentenza di condanna – risulta affidabile ed idonea a superare il “ragionevole dubbio”, sovvertendo la presunzione di innocenza dell’imputato (artt. 27, comma 2, Cost., e 6 Cedu) [5]. Con un obiter dictum non massimato – né ben motivato, ma ugualmente cogente – il Supremo [continua..]

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Fascicolo 5 - 2018