Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Overruling sfavorevole in appello e prova tecnico-scientifica: non opera l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V, SENTENZA 13 GENNAIO 2017, N. 1691 – PRES. LAPALORCIA; REL. MORELLI

In caso di riforma in appello della sentenza di assoluzione, non sussiste l’obbligo per il giudice di procedere alla rinnovazione dibattimentale della dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico, non trattandosi di una prova dichiarativa decisiva assimilabile a quella del testimone.

[Omissis]     RITENUTO IN FATTO   Con la sentenza impugnata, la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha riformato la sentenza della Corte d’Assise di Catanzaro del 16.7.14, che aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, A.A., in quanto colpevole del reato di lesioni gravi in danno di R.C., così derubricata l’originaria imputazione di omicidio preterintenzionale, ed aveva assolto O.S.L., C.A. e F.M. dall’addebito di omicidio colposo in danno della stessa R. perché il fatto non sussiste. La Corte d’Assise d’Appello ha invece riconosciuto la responsabilità dell’A. per omicidio preterintenzionale e degli altri tre imputati per omicidio colposo. 1.1. Secondo quanto ricostruito dal giudice di primo grado, A. aveva avuto una accesa discussione con S.G. e lo aveva aggredito con pugni e calci; era intervenuta la moglie dello S., R.C., e l’imputato aveva colpito anche lei con un pugno facendola rovinare a terra. La donna era stata ricoverata al Pronto Soccorso dell’Ospedale (Omissis), ove era stata visitata dalla dr.ssa O.S. ed era stata sottoposta ad accertamenti radiografici refertati dalla dr.ssa C. Entrambi i coniugi, rimasti feriti dopo l’aggressione da parte dell’A., erano stati dimessi il giorno stesso, il (Omissis), ma la R. era rientrata presso la propria abitazione con una ambulanza privata, visti i forti dolori che permanevano e, fino al (Omissis), era rimasta a letto, finché era stata nuovamente ricoverata in Ospedale ove le era stata diagnosticata la frattura del femore, non rilevata in occasione del primo ricovero; la paziente, sottoposta ad intervento chirurgico, era morta il (Omissis). 1.2. La Corte d’Assise, pur ammettendo l’esistenza di un errore diagnostico da parte delle dr.sse O.S. e C., che non si avvidero della rottura del femore, ben evidente nelle lastre, esclude vi sia prova certa dell’esistenza del nesso causale fra tale condotta colposa e il decesso della paziente, facendo proprie le conclusioni dei consulenti del PM secondo cui il decorso delle condizioni della R. non era quello tipico della diagnosi tardiva della frattura del femore; in altre parole, le complicanze a seguito delle quali era intervenuto il decesso non sarebbero state chiaramente riconducibili alla tardività della diagnosi, peraltro imputata a titolo di colpa anche al dr. F., il medico di base che seguì la R. durante la permanenza a casa. Così concluso rispetto al reato di omicidio colposo, il giudice di primo grado esclude l’ipotesi di omicidio preterintenzionale, in quanto la condotta dell’A. avrebbe rappresentato una mera occasione rispetto agli eventi che condussero alla morte la parte offesa, e pronuncia condanna soltanto con riguardo al diverso reato di lesioni gravi. Adita su appello del Procuratore generale e del [continua..]

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Fascicolo 4 - 2017