Successivamente al d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, che ha introdotto il comma 1-bis all’art. 411 c.p.p., emerge una specifica modalità di opposizione alla richiesta di archiviazione per la particolare tenuità del fatto la cui disciplina, tuttavia, genera incertezze in ordine al vaglio di ammissibilità dell’atto. In ogni caso, il giudice per le indagini preliminari, può provvedere de plano sulla richiesta del pubblico ministero purché motivi adeguatamente in ordine all’inammissibilità dell’opposizione.
Following the introduction of Legislative Decree 16 March 2015, n. 28, wich included the paragraph 1-bis art. 411 c.p.p., emerges a specific mode of opposition to the request of dismission of the criminal proceedings for the minor nature of the offence, the discipline, however, raises uncertanties on the eligibility scrrening of the act.
In any case the judge for preliminary investigations, may provide de plano, on the dismission request presented by the public prosecutor, provided that reasons are adequately justified by the inadmissibility of the opposition.
LA QUESTIONE
Con la sentenza in esame, si affronta il tema dell’opposizione alla richiesta di archiviazione per la particolare tenuità del fatto sotto due profili diversi: da un lato, enunciando il principio secondo cui «In ipotesi di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 411, comma 1-bis, c.p.p., la opposizione della persona offesa che si limiti a illustrare le ragioni del dissenso senza indicare investigazioni e relativi elementi di prova, non può essere, per tale sola ragione, dichiarata inammissibile, essendo il giudice tenuto alla valutazione delle dette ragioni che, se non inammissibili, determinano la fissazione dell’udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 409, c. 2 c.p.p.»; dall’altro, ribadendo «l’ormai acquisito principio giurisprudenziale» secondo cui «il giudice può provvedere de plano sulla richiesta di archiviazione» purché «motivi specificatamente in ordine alla inammissibilità dell’opposizione».
Se ad una prima lettura gli enunciati appaiono di per sé condivisibili, rileggendo il percorso motivazionale della sentenza sembra, non solo, che il tema vada affrontato in maniera più approfondita ma che l’impostazione adottata non sia poi così scontata.
OPPOSIZIONE «TRADIZIONALE» ED OPPOSIZIONE PER LA «PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO»
Come è noto, quando il pubblico ministero non individua elementi idonei per esercitare l’azione penale, indirizza al giudice per le indagini preliminari la cd. richiesta di archiviazione trasmettendo l’intero fascicolo [1]. Se il giudice intende accogliere subito la richiesta, e non vi è opposizione della persona offesa, secondo gli artt. 410 ss. c.p.p., viene emesso un decreto motivato; viceversa, se la domanda del pubblico ministero non è immediatamente accolta o la persona offesa si è opposta con atto ammissibile, il giudice fissa un’udienza in camera di consiglio, all’esito della quale possono essere emessi provvedimenti differenti: la disposizione di ulteriori indagini; l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. di soggetti mai prima indagati e per i quali non è stata avanzata alcuna richiesta; l’imputazione coatta del soggetto per il quale è stata formulata la richiesta; infine, l’ordinanza di archiviazione.
In seguito all’introduzione del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 [2], che ha determinato l’inserimento del comma 1-bis all’art. 411 c.p.p., il codice individua oggi due differenti modalità di opposizione. L’art. 410, comma 1 c.p.p. regola l’opposizione alla richiesta di archiviazione cd. “tradizionale”, è il caso di quella formulata secondo gli artt. 408 (per l’infondatezza [continua..]