CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V PENALE, SENTENZA 25 OTTOBRE 2017, N. 49046 – PRES. VESSICHELLI; REL. SCORDAMAGLIA
In ipotesi di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 411, comma 1-bis, c.p.p., l’opposizione della persona offesa che si limiti a illustrare le ragioni del dissenso senza indicare investigazioni suppletive e relativi elementi di prova, non può essere, per tale ragione, dichiarata inammissibile, essendo il giudice tenuto alla valutazione delle dette ragioni che, se non inammissibili, determinano la fissazione dell’udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 409, comma 2, c.p.p.
> < [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 novembre 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile, per mancata specifica indicazione dell’oggetto di eventuale integrazione istruttoria, l’opposizione proposta dalla persona offesa, Ditta individuale B.A., alla richiesta di archiviazione del procedimento promosso nei confronti di C.A. e di C.G., sottoposti ad indagine in relazione ai delitti di cui agli artt. 56 e 515 c.p., art. 515 c.p., e art. 473 c.p., accertati in (OMISSIS), e con contestuale decreto ha disposto l’archiviazione, ritenendo, oltretutto, di particolare tenuità l’offesa arrecata con i fatti loro ascritti. 2. Nell’interesse della persona offesa, il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione, con il quale ha lamentato, articolando un unico motivo, inosservanza di norme processuali – segnatamente quelle di cui agli artt. 409 e 410 c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. c) –, rilevando che, a fronte della richiesta di archiviazione formulata in relazione alla ritenuta applicabilità dell’art. 131 bis c.p., l’opponente può limitarsi ad esporre le ragioni del proprio dissenso, come stabilito dall’art. 411 c.p.p., comma 1 bis, senza essere tenuto ad indicare l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, come diversamente stabilito dall’art. 410 c.p.p., comma 1. Ha, oltretutto, osservato che i fatti ascritti agli indagati non potevano essere neppure qualificati come tenui, perché espressione di una condotta abituale e poiché connotati da un dolo intenso. 3. Con memoria in data 30 giugno 2017, l’Avv., nella qualità di difensore degli indagati, ha sviluppato argomenti a sostegno delle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. A tenore della norma di cui all’art. 411 c.p.p., comma 1-bis, la persona sottoposta ad indagini e la persona offesa, nel presentare opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero per la particolare tenuità del fatto, sono tenute ad indicare, a pena di inammissibilità, le “ragioni del dissenso” rispetto alla richiesta. Nel mettere a fuoco la questione sottoposta al presente scrutinio di legittimità, che si riferisce all’atteggiarsi dei poteri del giudice delle indagini preliminari al cospetto di una richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto contrastata dalla persona offesa del reato, questa Corte, evidenziata la diversità tra gli istituti di cui all’art. 408 c.p.p., e di cui all’art. 411 c.p.p., comma 1 bis, posto che il primo presuppone l’infondatezza della notizia di reato mentre il secondo assume che la condotta oggetto delle indagini, pur integrando gli estremi del fatto [continua..]