CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V, SENTENZA 3 MARZO 2015, N. 9305 – PRES. PALLA; REL. SETTEMBRE
Ai fini dell’apprezzamento sull’ammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa, il giudice deve tener conto della pertinenza – ossia dell’inerenza rispetto alla notizia di reato – e della rilevanza – cioè dell’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari – degli elementi proposti, senza poter effettuare valutazioni anticipate di merito ovvero prognosi di fondatezza o meno degli stessi. Eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione in questione, pertanto, non costituiscono motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito della investigazione suppletiva o delle relative fonti di prova indicate dalla persona offesa.
[Omissis] SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Giudice delle indagini preliminari preso il Tribunale di Brescia, con decreto del 18/4/2014, emesso de plano, ha disposto, su richiesta del Pubblico Ministero, l’archiviazione del procedimento instaurato contro F.F. per infondatezza della notizia di reato. Il F. era stato querelato dal socio di minoranza B.Z.S. perché, nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Maestrale s.r.l., aveva concorso a vendere, ad un prezzo enormemente inferiore al reale e in una evidente situazione di conflitto di interessi, un terreno di proprietà della Maestrale s.r.l. alla Fernova s.r.l., di cui era amministratore delegato e proprietario, al 56 per cento, del capitale sociale. 2. Ricorre B.Z.S., a mezzo del difensore, avverso il decreto suddetto per violazione di legge. Deduce di essersi tempestivamente opposto, di fronte ad una prima richiesta di archiviazione del procedimento, insistendo per l’espletamento di una consulenza tecnica rivolta ad accertare il reale valore del terreno e che il Giudice delle indagini preliminari aveva accolto l’opposizione, disponendo l’effettuazione di apposita consulenza. Il Pubblico Ministero, invece, si era limitato a richiede un accertamento di valore presso il competente ufficio finanziario, disattendendo la disposizione del giudicante e richiedendo, all’esito, nuovamente l’archiviazione. Contro la nuova richiesta aveva proposto opposizione, insistendo per l’espletamento di una consulenza tecnica; richiesta disattesa dal giudicante con “valutazioni attinenti al possibile esito della vicenda processuale”, in palese violazione del diritto al contraddittorio. MOTIVI DELLA DECISIONE La doglianza è fondata. L’art. 410 c.p.p., come è noto, configura un sistema di equilibrio tra il principio di obbligatorietà dell’azione penale e quello di economia processuale, tendente sia ad impedire inerzie e lacune investigative del pubblico ministero, sia indagini meramente pretestuose o dilatorie, offrendosi al giudice, in tale evenienza, lo strumento dell’archiviazione de plano (cfr. Corte cost., 11 aprile 1997, n. 95). Per l’effetto, dalla disciplina positiva deriva che, qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza del [continua..]