CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI, SENTENZA 23 SETTEMBRE 2014, N. 38791 – PRES. AGRÒ; REL. DI STEFANO
L’assoluta impossibilità di procedere entro il termine di legge (le 48 ore previste dagli artt. 390, comma 1, e 449 comma 1, c.p.p.) all’interrogatorio dell’arrestato alloglotta per irreperibilità di un interprete in grado di comprenderne la particolare o non comune lingua è evenienza che non costituisce una causa ostativa all’adozione del provvedimento di convalida dell’arresto. L’ordinamento processuale richiede, infatti, che il giudice decida sulla legittimità dell’arresto in via pregiudiziale e assorbente anche nel caso in cui l’arrestato sia stato già posto in libertà dallo stesso p.m. (come si evince dall’art. 121 norme att. c.p.p.) ovvero non possa essere interrogato per forza maggiore o per altro motivo (come deve implicitamente desumersi dal disposto dell’art. 391, comma 3, c.p.p.). Ne discende che il mancato interrogatorio dell’arrestato dovuto alla sua ignoranza della lingua italiana e alla rilevata impossibilità di reperire un interprete nel breve termine di legge deve essere assimilato a un caso di forza maggiore che non ostacola la decisione sulla legittimità o meno della precautela. Peraltro, in tema di convalida dell’arresto, il termine di 48 ore imposto dalla legge per gli incombenti decisori del giudice deve essere riferito all’orario di inizio dell’udienza, non assumendo rilevanza il momento in cui siano emessi i provvedimenti decisori (ex art. 391, comma 7, c.p.p.), purché intervengano senza soluzione di continuità nel corso dello svolgimento della stessa udienza. Funzione primaria e indefettibile del procedimento incidentale di convalida dell’arresto è verificare la legalità dell’operato della polizia giudiziaria, anche quando la misura precautelare sia venuta meno. Funzione che, alla luce della sentenza n. 109 del 1999 della Corte Costituzionale (sulla estensione applicativa dell’art. 314 c.p.p.), incide anche sul diritto dell’arrestato ad un’equa riparazione per il tempo durante il quale è rimasto detenuto, nel caso in cui sia accertata l’insussistenza (per ragioni attinenti alla “accusa” di reato mossagli) delle condizioni per la convalida del suo arresto
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
[omissis]
Arrestato dalla p.g. alle ore 13:00 del (Omissis) in flagranza del reato di resistenza, il cittadino africano (nato in (Omissis)) F.A. è stato presentatoin vinculisdal pubblico ministero davanti al Tribunale di Palmi all’udienza del 7.10.2013 per la convalida dell’arresto e il connesso giudizio direttissimo ai sensi dell’art. 449, comma 1, c.p.p.
Il Tribunale con l’indicata ordinanza emessa in udienza non ha convalidato l’arresto del F., di cui ha ordinato la liberazione, sul presupposto della inosservanza del termine previsto dall’art. 390 c.p.p., comma 1, (richiesta di convalida del p.m. entro 48 ore dall’arresto). Inosservanza che il Tribunale ha motivato, rilevando che: a) chiamato il relativo processo alle ore 12:10, l’arrestato F. non è apparso in grado di capire la lingua italiana, né quella francese, come confermato da altro cittadino africano convocato dalla p.g. in eventuale veste di interprete; b) non è stato possibile reperire alcun interprete di “lingua africana” entro le 48 ore dall’arresto del F.
L’ordinanza è stata impugnata per cassazione (art. 391 c.p.p., comma 4) dal Procuratore della Repubblica di Palmi, che ha dedotto i vizi di violazione degli artt. 390, 391 e 449 c.p.p., e di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La lingua francese, osserva innanzitutto il ricorrente p.m., è l’unica lingua ufficiale del Mali e non compete all’autorità giudiziaria italiana, se un soggetto asserisca di non comprendere l’idioma ufficiale del suo Paese di origine, reperire un interprete in grado di parlare una diversa lingua o un dialetto di sua migliore conoscenza. In simile situazione il Tribunale avrebbe dovuto in ogni caso decidere sulla convalida dell’arresto anche senza procedere al previo interrogatorio dell’arrestato, stante l’impossibilità, ascrivibile a forza maggiore, di reperire tempestivamente un idoneo interprete.
In secondo e congiunto luogo il ricorrente deduce l’erroneità della ritenuta elusione del termine di 48 ore per la convalida dell’arresto. Termine che va apprezzato con esclusivo riguardo al momento in cui l’arrestato è posto a disposizione del giudice della convalida mediante la traduzione e la sua presentazione in udienza, che nel caso del F. è avvenuta per tempo (udienza iniziata alle ore 9:30), come con palese discrasia – del resto – riconosce la stessa ordinanza impugnata (giudizio di convalida iniziato alle ore 12:10 con l’arrestato presente fin dall’apertura dell’udienza alle ore 9:30).
Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Palmi è fondato.
4.1. Giova premettere che, come stabilito da questa Corte regolatrice (ex [continua..]