Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'ombra inquisitoria sul sequestro preventivo in funzione di confisca (di Adolfo Scalfati)


La materia cautelare imporrebbe fumus boni juris e periculum in mora, regola valida anche per le misure reali. Il sequestro preventivo disposto in attesa della confisca si sottrae ad entrambi i requisiti: la lacuna del legislatore e l’assenza di una aggiustamento giurisprudenziale trasformano la misura in un anticipo punitivo, in difformità alla presunzione di non colpevolezza.

Inquisitorial aspects of preventive seizure

When a preventive seizure is ordered in relation to a possible future confiscation, neither the “fumus boni iuris” nor the “periculum in mora” is requised. In this way the measure turns to be an advanced sanction, in contradiction whit the right to be presumed innocent until proven guilty

IL SEQUESTRO PREVENTIVO NELL’ORIZZONTE CAUTELARE Anche quando è disposto in vista di una futura confisca – per collocazione, dinamiche applicative e struttura dei gravami – il sequestro preventivo si presenta come un provvedimento cautelare in rem [1]. Per capire se è davvero così o se le sue caratteristiche non somiglino, piuttosto, ad una misura di matrice autoritaria, occorre passare la disciplina e la prassi al setaccio dei criteri che caratterizzano il genere cautelare, senza tralasciare l’effettività dell’intervento difensivo durante la procedura dei controlli. Sul piano generale, fumus e periculum rappresentano le ineludibili condizioni del potere cautelare – com’è noto – caratterizzato dai requisiti di accessorietà e strumentalità rispetto all’adozione di una misura conclusiva, frutto dell’accertamento principale [2]. Ciò significa che il provvedimento cautelare, da un lato, postula l’apparente fondatezza della pretesa dalla quale dipende l’applicazione della misura definitiva e, dall’altro, si giustifica in presenza di un rischio capace di compromettere la fisiologia dell’accerta­mento o l’effettività della decisione finale. Un intervento giudiziario volto a comprimere in via anticipata diritti individuali che sfuggisse ai requisiti del fumus e del periculum si tramuterebbe in un potere svincolato dalla necessità di salvaguardare la fisiologia del giudizio principale e il conseguimento dei suoi risultati, vulnerando il legame strumentale tra mezzi di cautela e provvedimenti sul merito [3]. A prescindere dai tradizionali rapporti tra la dinamica incidentale e la procedura principale, le menzionate tipicità del fenomeno sono imposte dalla presunzione di non colpevolezza (art. 27, comma 2, Cost.), dalla quale si desume, tra l’altro, il principio nulla poena sine judicio [4]; calato nella materia in esame, ciò significa che, nel processo penale, la risposta afflittiva costituisce il contenuto delle sole pronunce emesse a seguito di un giusto processo sul fatto colpevole e mai di provvedimenti disposti prima della soluzione giudiziaria definitiva. Pertanto, il potere cautelare, esercitato in anticipo, “allo stato degli atti” e secondo dinamiche distinte rispetto al procedimento sull’imputazione, non si spiega in vista di un intervento repressivo, mirando piuttosto ad eliminare rischi d’ineffettività derivanti dal ritardo della pronuncia finale. Inoltre, è sempre l’art. 27, comma 2, Cost., a imporre che il provvedimento cautelare sia disposto solo dopo aver formulato una previsione di applicabilità della misura definitiva, per evitare che l’in­ter­vento giudiziario interinale incida sui [continua..]

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