La Corte di cassazione, con una decisione di significativo impatto e di estremo rilievo anche pratico, contribuisce al lento e faticoso processo di giurisdizionalizzazione delle misure di prevenzione dei fenomeni di violenza nell’ambito delle manifestazioni sportive. Si tratta di una lettura che conferma la volontà di sfruttare le potenzialità legate a tali strumenti, i quali, però, appaiono ancora strutturalmente carenti di idonee garanzie per i destinatari, garanzie che, lungi dal depotenziarne la capacità preventiva, consentirebbero solo di conformare i relativi precetti ai principi sovranazionali e costituzionali.
New powers to the judge of validation of measures against sports violence The Corte di Cassazione, with an extremely important decision that will also have a significant pratical impact on case-law, contributes to the slow and laborious process ofjuridicalization of the preventive measures created to fight the phenomena of violence at sports events. It is a reading which confirms the willingness to exploit the potentials linked to these measures, which, however, still appear to be structurally deficient of adequate guarantees for recipients; guarantees that, far from weaken their preventive capacity, would permit to align their precepts to supranational and constitutional principles.
IL CASO
La Suprema Corte, sulla scia di un lungo e tortuoso percorso interpretativo, diretto a colmare qualche palese lacuna presente nei precetti normativi in materia, estende al giudice per le indagini preliminari – già competente per la convalida del divieto di accesso ai luoghi rafforzato dall’obbligo di presentazione nell’ufficio di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni interdette – anche il compito di pronunciarsi in caso di richiesta di modifica o di revoca del medesimo decreto (art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche).
Le difficoltà interpretative derivano dalla circostanza che la disciplina legislativa si limita ad indicare le condizioni in presenza delle quali è possibile richiedere l’adozione del provvedimento di modifica o di revoca degli strumenti di prevenzione di cui all’art. 6, legge n. 401/1989, ma tace in merito all’individuazione dell’autorità competente nonché della procedura da seguire, generando, come ovvio, differenti e contrastanti posizioni ermeneutiche, di cui si darà conto nel prosieguo dell’analisi.
La soluzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità si apre verso una lettura costituzionalmente orientata della disciplina contenuta nella legge n. 401/1989, soluzione, invero, non affatto scontata, posto che nei decenni passati si è avvertita una evidente reticenza da parte dei giudici a riconoscere nel settore della prevenzione, pur con le necessarie differenziazioni, i diritti e le garanzie proprie del sistema penale, a cui, però, lo stesso accede e dal quale, pertanto, mutua i principi fondanti e le relative tutele.
Le argomentazioni sviluppate nella decisione in commento sono del tutto condivisibili e costituisce un aspetto da valutare con estremo favore la necessità, palesemente avvertita dalla Corte, di garantire all’interno delle diverse misure di prevenzione, sia esse “tipiche” o “atipiche”, la presenza di un sistema armonico ed omogeneo, elemento che costituisce un significativo passo avanti nella prospettiva di un imminente ed auspicato riordino della materia da parte del legislatore. Ciò consentirebbe, infatti, di creare una struttura capace di neutralizzare in modo efficace le varie forme di manifestazione della pericolosità sociale attraverso l’utilizzo di meccanismi differenti, ma tutti capaci di riconoscere e di rispettare al medesimo modo le basilari esigenze di tutela e di garanzia dei diritti del prevenuto.
LA CORNICE NORMATIVA
Le disposizioni dettate al fine di prevenire e reprimere i fenomeni di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive sono contenute nella legge n. 401/1989. Esse sono il frutto di una lunga e [continua..]