Il ricorso allo strumento audiovisivo è stato pensato per evitare che le organizzazioni criminali potessero condizionare le normali dinamiche processuali o influire sulla serenità dei soggetti chiamati a parteciparvi, tanto più se esposti a pressioni e rischi per la loro incolumità, come nel caso dei collaboratori di giustizia. Per primo è stato introdotto nel 1992 l’art. 147-bis, voluto dal legislatore allo scopo di tutelare il cd “collaboratore digiustizia” all’indomani della strage di Capaci. Invece l’art. 146-bis, coniato nel 1998 per fronteggiare il pericolo del “turismo giudiziario”, è stato modificato dalla cd. “Riforma Orlando” che ha spostato l’asse degli interessi dalla tutela della sicurezza pubblica alla funzionalità dei processi, non prevedendo un atto motivato nel disporre la videoconferenza ma introducendo automatismi con non poche criticità a detrimento delle garanzie.
News on videoconference in the criminal trial The use of the audiovisual tool was designed to prevent criminal organizations from influencing the normal process dynamics or influencing the serenity of the subjects called upon to participate, especially if exposed to pressures and risks for their safety, as in the case of collaborators of justice. The first was introduced in 1992 the art. 147 bis, wanted by the legislature in order to protect the so-called "collaborator of justice" in the aftermath of the Capaci massacre. While the art. 146-bis, coined in 1998 to deal with the danger of "judicial tourism", was amended by the so-called. "Orlando reform" which has shifted the axis of interests from the protection of public safety to the functionality of the processes, not providing a motivated act in ordering videoconferencing but introducing automatisms with considerable criticality to the detriment of the guarantees.
ESAME A DISTANZA DEI “COLLABORANTI” E DEGLI IMPUTATI DI REATO CONNESSO
La Legge 23 giugno 2017, n. 103 [1], che ha toccato a pioggia diritto e processo penale [2], ha inciso significativamente sull’art. 146-bis norme att. [3]; mentre la l. 11 gennaio 2018 n. 6, all’art. 24 comma 1 [4], ha recentemente interpolato l’art. 147-bis [5].
Per quanto riguarda gli operatori sotto copertura, i collaboratori di giustizia e gli imputati di reato connesso, è utile procedere ad una breve ricognizione [6], anche al fine di valutare l’approccio del legislatore alla materia rispetto alla recente novella.
Il giudice (o, nei casi d’urgenza, il presidente del tribunale o della corte d’assise) sentite le parti, ove siano disponibili strumenti tecnici idonei ad effettuare un collegamento audiovisivo, può disporre anche d’ufficio, che l’esame si svolga a distanza. In tal caso l’esame è effettuato mediante un collegamento audiovisivo [7] che assicuri la contestualità dell’udienza con modalità tali da garantire la effettiva e reciproca visibilità (non sempre in viso) delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto.
Nella sede ove si trova l’esaminando è prevista la presenza di un ausiliario, designato dal giudice o in caso d’urgenza dal presidente [8], che redige il verbale delle operazionisvolte dando atto dell’osservanza delle disposizioni di legge, “nonché delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell’esame con riferimento al luogo ove egli si trova”.
In giurisprudenza, si è sostenuto che, in tema di esame mediante il sistema della videoconferenza, l’assenza di un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza non comporta l’inutilizzabilità della prova né una nullità assoluta di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p., bensì una mera irregolarità o comunque una nullità relativa non più deducibile, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., dopo il compimento dell’atto [9].
L’art. 147-bis, comma 3, norme att. prevede dei casi obbligatori di esame a distanza:
1) se devono essere esaminate persone ammesse al piano provvisorio o definitivo [10] di protezione o a speciali misure di protezione;
2) se nei confronti [continua..]