Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità sovranazionali (di Andrea Conti)


IL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA ITALIA E CINA Con l. 24 settembre 2015, n. 161 (in G.U., 9 ottobre 2015, n. 235) il Parlamento ha autorizzato la ratifica e l’esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, stipulato a Roma il 7 ottobre 2010. Si tratta dell’intesa “gemella” di quella in materia di reciproca assistenza giudiziaria, sottoscritta in pari data e già ratificata dal nostro Paese con l. 29 aprile 2015, n. 64 (in G.U., 19 maggio 2015, n. 114). Si arricchisce, dunque, il quadro delle intese bilaterali tra Italia e Cina, volte a promuovere e a migliorare l’azione di contrasto alla criminalità «sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell’uguaglianza e del mutuo vantaggio» (v. il Preambolo). In quest’ottica, come sottolineato durante i lavori parlamentari, il nuo­vo Trattato «mira a dare una base obbligatoria» a rapporti sino ad ora svoltisi sul piano «della cortesia internazionale». L’intensificarsi delle relazioni economiche reciproche, che ha contrassegnato gli ultimi anni, ha, infatti, «reso oltremodo opportuno dare una veste giuridica cogente alle relazioni italo-cinesi in campo giudiziario», nell’ottica del rafforzamento dell’«azione di contrasto dei fenomeni criminali perseguita in collaborazione con i Paesi esterni all’area dell’Unione Europea». Come si legge nella relazione tecnica al d.d.l. n. 5507 A.C., «nel medio e lungo periodo la ratifica dell’Ac­cordo consentirà una maggiore cooperazione giudiziaria fra i due Paesi e di conseguenza rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto indefettibile e necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per una collaborazione nel settore penale di valenza transnazionale». Il Trattato in esame si compone di 21 articoli. Il testo è redatto nelle lingue italiana, cinese ed inglese, testi tutti egualmente autentici, con la precisazione che, in caso di controversie in materia interpretativa, farà fede quello in lingua inglese. L’art. 1 del Trattato definisce il dovere reciproco di estradizione che grava su ciascuna delle Parti Contraenti, in vista della consegna di persone – presenti nello Stato richiesto – ricercate dallo Stato richiedente, al fine di dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) o di eseguire una condanna alla reclusione inflitta a loro carico (estradizione esecutiva) e deve avvenire secondo le modalità descritte nel Trattato; inoltre, l’obbligo in esame riguarda coloro che si trovano nel territorio dello Stato richiesto e che sono ricercati dallo Stato richiedente. In accordo con i principi generali, il Trattato individua i reati che danno luogo all’estradizione (art. 2). In [continua..]

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Fascicolo 1 - 2016