Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità sovranazionali (di Valentina Vasta)


IL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA PER LA PREVENZIONE DEL TERRORISMO Il Protocollo addizionale alla Convenzione per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196), elaborato dal COD-CTE (Commettee on foreign Terrorism Fighters and Related Issue), su mandato del Comitato dei Ministri, e sotto l’autorità del CODEXTER (Committee of Experts on Terrorism), è stato aperto alla firma il 22 ottobre 2015, a Riga. Al 1° marzo 2016, sono 22 gli Stati firmatari: oltre all’Italia, anche l’Albania, il Belgio, la Bosnia e Erzegovina, la Bulgaria, l’Estonia, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, la Grecia, l’Islanda, la Lettonia, il Lussemburgo, la Norvegia, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovenia, la Spagna (di cui si segnala l’allegazione di una Dichiarazione del Ministro degli affari esteri), la Svezia, la Svizzera, la Turchia, l’Ucraina; vi si aggiunge l’Unione europea. La Convenzione per la prevenzione al terrorismo (Varsavia, 16 maggio 2005), mira ad accrescere l’efficacia degli strumenti internazionali esistenti nell’ambito della lotta al terrorismo, e a consolidare la cooperazione in materia di prevenzione a livello nazionale ed internazionale; è entrata in vigore sul piano internazionale il 1° giugno 2007, ed è stata ratificata da 34 Paesi, ma non ancora dall’Italia (al riguardo, v. d.d.l. C. n. 3303 recante “Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di emendamento alla convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005”; in materia di contrasto al terrorismo, v. la legge 17 aprile 2015, n. 43, in questa Rivista, 2015, n. 4, p. 14, e n. 3, p. 20). Il Protocollo ha come obiettivo quello di rafforzare l’impegno alla prevenzione e repressione di ogni forma di terrorismo, in particolare mira a contrastare il fenomeno crescente dei “foreign terrorist fighters”. Nel Rapporto esplicativo relativo al Protocollo (§ 5) si sottolinea che il fine principale è quello di integrare la Convenzione, con una serie di previsioni che riflettano ed attuino le prescrizioni della Risoluzione ONU 2178 (2014). Sullo sfondo del Protocollo alla Convenzione si pone, infatti, la citata Risoluzione ONU sulla minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale derivante dagli atti di terrorismo (UNSCR 2178), adottata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni [continua..]

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Fascicolo 2 - 2016