LA RISPOSTA 2.0 DELL’UNIONE EUROPEA ALLE NUOVE FORME DI TERRORISMO
Prosegue l’opera di aggiornamento della strategia antiterrorismo da parte dell’Unione Europea. Il 15 marzo 2017 è stata, infatti, firmata dai rispettivi Presidenti la Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (in G.U.U.E., 31 marzo 2017, L 88). L’Unione amplia e rafforza dunque gli strumenti normativi di cui si è dotata per respingere la minaccia terroristica incombente. La continua trasformazione dei gruppi jihadisti e l’intensificarsi degli attacchi da essi portati sin nel cuore dell’Europa hanno reso evidente l’inadeguatezza del sistema di contrasto sino ad ora messo a punto e, di conseguenza, non ulteriormente differibile un intervento complessivo di revisione sul piano della giustizia penale.
Punti qualificanti del nuovo testo sono la previsione di un significativo numero di fattispecie di reato (artt. 3-12) e il rafforzamento dei diritti delle vittime, mediante l’espresso riconoscimento di una serie di servizi di sostegno (artt. 24-26). Gli Stati membri dovranno provvedere al suo recepimento negli ordinamenti nazionali, attraverso l’adozione delle «disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi» ad essa entro il termine dell’8 settembre 2018, ai sensi dell’art. 27, § 1. Come previsto dall’art. 30, la sua entrata in vigore è avvenuta il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta.
In ottemperanza ai principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall’art. 5 del trattato sull’Unione europea (TUE), poiché gli obiettivi della Direttiva «non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, data la necessità di norme armonizzate a livello dell’Unione» (Considerando n. 34), essa si limita a prevedere quanto necessario e proporzionato, da un lato «al fine di adempiere agli obblighi e alle norme internazionali» (in particolare per quanto concerne la criminalizzazione dei viaggi effettuati in uno Stato estero a fini terroristici, l’addestramento a fini terroristici, e il finanziamento del terrorismo non limitato alle attività di un gruppo terroristico, ma esteso a tutte le ipotesi di reato connesse al terrorismo), dall’altro «al fine di adeguare le norme sui reati di terrorismo alle nuove minacce terroristiche» (imponendo di qualificare come reati anche i viaggi all’interno dell’UE per finalità terroristiche) (v. Relazione illustrativa COM (2015) 625 final – 2015/0281 (COD), § 2. Base giuridica, sussidiarietà e proporzionalità).
Come [continua..]