Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità sovranazionali (di Elena Zanetti)


UNA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA IN TEMA DI LOTTA CONTRO LE FRODI E LE FALSIFICAZIONI DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI Con la direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento e del Consiglio del 17 aprile 2019 (pubblicata in G.U.U.E., 10 maggio 2019, L 123) l’Unione europea interviene nel settore nevralgico dei reati concernenti i mezzi di pagamento alternativi ai contanti, sostituendo la precedente Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio del 28 maggio 2001 (in G.U.U.E., 2 giugno 2001, L 149). Valutata l’entità delle modifiche e delle integrazioni necessarie ad aggiornare quest’ultima, si è, infatti, ritenuto più opportuno sostituirla integralmente con un nuovo testo, adottato in base al principio di sussidiarietà enunciato nell’art. 5 del Trattato sull’Unione europea. Per gli Stati membri vincolati dalla nuova direttiva i riferimenti alla Decisione quadro 2001/413/GAI devono intendersi, quindi, riferiti alla direttiva in esame (art. 19). Come si afferma nel preambolo (considerandi nn. 1-41), l’aggiornamento e l’integrazione del quadro normativo di riferimento sono stati sollecitati – sotto diversi profili – dalla progressiva diffusione e dalla costante evoluzione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, incentivate dalla crescita esponenziale dell’economia digitale (considerando n. 6). Le nuove tecnologie di pagamento, infatti, «da un lato creano nuove opportunità per i consumatori e le imprese, ma dall’altro aumentano anche le opportunità di frode». Le frodi e le falsificazioni di tali innovative forme di pagamento costituiscono, in primo luogo, una minaccia alla sicurezza, poiché «rappresentano fonti di entrate per la criminalità organizzata», rendendo possibili altre attività criminose quali il terrorismo, il traffico di droga e la tratta di esseri umani (considerando n. 1). Esse configurano, inoltre, «un ostacolo al mercato unico digitale, intaccando la fiducia dei consumatori e causando una perdita economica diretta» (considerando n. 2). Anche in ragione dell’accentuata connotazione digitale dei nuovi mezzi di pagamento, i reati di frode e di falsificazione ad essi relativi denotano una rilevante dimensione transfrontaliera, «che sottolinea la necessità di un’azione di ravvicinamento del diritto penale» (considerando n. 5), poiché la presenza negli ordinamenti nazionali degli Stati membri di lacune e di differenze considerevoli sul punto «può ostacolare la prevenzione, l’individuazione e il perseguimento di questi tipi di reato e di altre forme gravi di criminalità organizzata ad essi connesse e da esse facilitate», oltre a rendere più difficile la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria, e quindi meno efficaci, con conseguenze negative sul piano della [continua..]

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Fascicolo 4 - 2019