Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità sovranazionali (di Marina Troglia)


IL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA ITALIA E CILE Con la l. 3 novembre 2016, n. 211 (pubblicata in G.U., 22 novembre 2016, n. 273), è autorizzata la ratifica del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, sottoscritto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012 (nonché dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, firmato a Bruxelles in data 6 dicembre 2005). Il Trattato di estradizione con il Cile si aggiunge a molte convenzioni bilaterali relative alla cooperazione in materia penale, già sottoscritte con altri Paesi dell’America Latina, ed in particolare con Argentina, Bolivia, Brasile, Costa Rica, Cuba, Messico (cfr. D. Vigoni, I recenti trattati di cooperazione in materia penale con Brasile e Messico, in questaRivista, 2015, n. 6, p. 13 ss.), Panama (a tal proposito, v. P. Zoerle, I due nuovi trattati in materia di assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione tra Italia e Panama, in questaRivista, 2016, n. 4, p. 19 ss.), Paraguay, Perù ed Uruguay. Il Trattato in tema di estradizione tra Italia e Cile si compone di ventuno articoli, è redatto nelle lingue italiana e spagnola ed ha durata illimitata (art. 21, § 3), ferma restando la possibilità di denuncia mediante notifica scritta indirizzata per via diplomatica (art. 21, § 4). Entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, che dovrà avere luogo a Roma (art. 21, §§ 1 e 2). Le comunicazioni tra i predetti Stati avverranno per via diplomatica (art. 9, § 1). La domanda di estradizione e le altre eventuali informazioni devono essere redatte nella lingua della Parte richiedente, con traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta (art. 9, § 2). Secondo le disposizioni del Trattato, le Parti si impegnano a concedere l’estradizione di chi si trovi sul territorio di uno dei due Paesi e sia ricercato dall’autorità giudiziaria dell’altra Parte, sempre che sussista un procedimento penale a carico di tale soggetto o che il medesimo sia stato condannato ad una pena detentiva o comunque restrittiva della libertà personale (art. 1). I fatti che possono dare luogo ad estradizione sono quelli che, secondo la legge di entrambe le Parti, costituiscono reati punibili con una pena detentiva o restrittiva della libertà personale superiore nel massimo ad un anno o più severa. Qualora l’estradizione sia stata richiesta per eseguire una pena, la durata di quella residua da espiare deve comunque superare almeno i sei mesi. Secondo l’art. 2, laddove la domanda di estradizione riguardi più reati, ma per alcuni di essi non sussistano i limiti edittali sopra indicati, [continua..]

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Fascicolo 3 - 2017