Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità sovranazionali (di Elena Zanetti)


Nasce l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale Dalla decisione 2002/187/GAI al Regolamento (UE) 2018/1727 L’11 dicembre 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2018/1727 del 14 novembre 2018 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale U.E. 21 novembre 2018, L 295 (il Regolamento e gli altri atti normativi in seguito citati sono consultabili in www.giustiziapenaleeropea.eu). Il nuovo testo – che si applicherà, ai sensi dell’art. 82, solo a decorrere dal 12 dicembre 2019, data in cui avrà effetto la sostituzione – definisce una transizione morbida dalla “vecchia” Unità Eurojust, primo modello centralizzato di cooperazione giudiziaria in ambito europeo, al nuovo organismo, parimenti dotato di personalità giuridica (art. 1, § 3), che succederà alla prima secondo le dettagliate disposizioni transitorie previste dall’art. 80. Nella sua versione originaria, l’Unità Eurojust – a sua volta subentrata all’Unità provvisoria Pro Eurojust, creata con decisione 2000/799/GAI – era stata istituita nel 2002 con la decisione del Consiglio ora abrogata, allo scopo di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri «in particolare nella lotta contro le forme gravi di criminalità che sono spesso opera di organizzazioni transnazionali», in una prospettiva di cooperazione verticale, secondo il modello inaugurato, sul parallelo fronte della cooperazione di polizia, da Europol (art. 29 e 31 vecchio TUE). Sviluppando l’idea originaria enucleata nella conclusione n. 46 del Consiglio Europeo di Tampere e ribadita nella conclusione n. 43 del Consiglio Europeo di Laeken si era dato vita ad una struttura giudiziaria sovranazionale, costituita da membri nazionali – uno per ciascun Paese membro – distaccati dai rispettivi Stati e privi di poteri autoritativi, concepita come una sorta di “interfaccia” delle autorità giudiziarie nazionali, volta a favorire il loro collegamento, in funzione di impulso e di stimolo delle rispettive attività in materia di indagini e di esercizio dell’azione penale. Anche se di creazione abbastanza recente, nel corso della sua storia, il quadro giuridico di Eurojust aveva già subito alcuni incisivi interventi di modifica, finalizzati a razionalizzare la formula della “centralizzazione leggera” e a renderne più efficiente l’azione. Nel 2003, una prima decisione (2003/659/GAI, in G.U.C.E., 29 settembre 2003, L 245) aveva operato sui profili amministrativi e sulle regole di bilancio di Eurojust; nel 2009, la decisione 2009/426/GAI (in G.U.C.E., 4 [continua..]

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Fascicolo 2 - 2019