L’ITALIA SOTTO ESAME DEL COMITATO ONU CONTRO LA TORTURA
Il 6 dicembre 2017 sono state adottate dal Comitato ONU contro la tortura (CAT) le Osservazioni conclusive sullo stato di implementazione, nell’ordinamento italiano, della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (New York, 1984). Il documento è il risultato della valutazione del V e del VI Report presentati dall’Italia, conformemente alla disciplina di monitoraggio stabilita dall’art. 19 della Convenzione, che impone ad ogni Stato membro la trasmissione al CAT di «rapporti complementari quadriennali su qualsiasi nuovo provvedimento preso e qualunque altro rapporto richiesto».
In particolare, sono stati analizzati: (A) i recenti interventi legislativi in materia di delitto di tortura; (B) il grado di protezione dei diritti umani; (C) le misure adottate a garanzia dei diritti dei detenuti; (D) le politiche migratorie e di accoglienza; (E) le operazioni di ordine pubblico; (F) l’impegno alla lotta contro atti discriminatori; (G) le strategie di contrasto alla tratta di esseri umani.
I temi di indagine e le conclusioni adottate nelle Osservazioni sono simili a quelli contenuti nella relazione sulla situazione italiana del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT), diffuse dal Consiglio d’Europa (Strasburgo, 8 settembre 2017) a conclusione dell’attività compiuta in aprile da tale Comitato, istituito con la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Strasburgo, 1987).
A) Sotto il profilo degli strumenti adottati e delle misure approvate per la repressione della tortura, le Osservazioni prendono positivamente atto della ratifica della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (New York, 2006), del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (New York, 2003) e dell’istituzione – ai sensi dell’art. 3 di tale Protocollo – del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, quale autorità indipendente con poteri di visita nei luoghi di detenzione (l. 21 febbraio 2014, n. 10).
Si sottolinea, tuttavia, l’assenza di informazioni in merito alle azioni intraprese dallo Stato in risposta alle raccomandazioni formulate dall’Autorità indipendente e si raccomanda l’adozione di misure che assicurino l’autonomia finanziaria e l’indipendenza dei Garanti territoriali (§ 14).
Maggiori criticità vengono rimarcate con riferimento all’introduzione del delitto di tortura (l. 14 luglio 2017, n. 110). Più precisamente, si rileva che l’art. 613-bis c.p. non prevede alcuna [continua..]