Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Novità sovranazionali (di Valentina Vasta e Francesca Manfredini)


GLI ACCORDI DI COOPERAZIONE IN MATERIA PENALE CON IL KOSOVO E CON IL MAROCCO I TRATTATI TRA ITALIA E KOSOVO di Valentina Vasta   Con la l. 7 luglio 2016, n. 147 (in Gazz. Uff., 02 agosto 2016, n. 179) è stata autorizzata la ratifica del Trattato di estradizione e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, firmati entrambi a Pristina, il 19 giugno 2013. Come si legge nell’analisi dell’impatto della regolamentazione (A.I.R.), «i rapporti di collaborazione tra l’Italia e il Kosovo sono divenuti negli ultimi anni sempre più frequenti, anche a causa della presenza di cittadini dell’uno Stato nel territorio dell’altro» e quindi gli accordi bilaterali vengono a regolare e promuovere la cooperazione giudiziaria tra i due Stati contraenti, lasciata fino ad ora unicamente alla c.d. “cortesia internazionale”, cioè a forme di assistenza su base esclusivamente volontaria (cfr. Relazione illustrativa). A) IL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA ITALIA E KOSOVO Il Trattato di estradizione tra Italia e Kosovo si compone di 24 articoli, è redatto in quattro versioni – tutte facenti ugualmente fede – nelle lingue italiana, albanese, serba e inglese, con previsione di prevalenza di quest’ultima in caso di divergenze interpretative (art. 24). Qualsiasi altra controversia circa l’interpretazione o l’applicazione del Trattato dovrà essere risolta tramite consultazioni fra le Autorità centrali o, in caso di insuccesso, per via diplomatica (art. 23). L’art. 1 pone in capo a ciascuno Stato, ove l’altro ne faccia richiesta, il dovere di estradare le persone che si trovano all’interno del proprio territorio, ma sono ricercate dalle Autorità giudiziarie dell’altro Stato al fine di sottoporle a procedimento penale (c.d. estradizione processuale) o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento privativo della libertà personale (c.d. estradizione esecutiva). La consegna è subordinata ad alcune condizioni specificamente previste. S’impone, in primo luogo, il rispetto del principio della doppia incriminazione, per il quale affinché l’estradizione possa essere concessa è necessario che il fatto sia previsto dalla legge di entrambi gli Stati come reato (art. 2, par. 1). Al tal fine, non rileva che la fattispecie rientri in differenti categorie o abbia diverse qualificazioni nelle legislazioni nazionali (art. 2, par. 2) e, per i reati in materia di tasse, imposte, dazi e cambi, che i due Stati abbiano una diversa disciplina fiscale e impongano tasse ed imposte differenti (art. 2, par. 3). Inoltre, l’Accordo limita la facoltà di concedere l’estradizione processuale ai casi in cui il reato perseguito è punito, in entrambi [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 1 - 2017