Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Rossella Fonti)


DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2016) (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) La c.d. legge di stabilità 2016, ossia la legge n. 208/2015 (in Gazz. Uff., 30 dicembre 2015, n. 302 entrata in vigore il 1° gennaio 2016), apporta, tra le altre, significative modifiche alla disciplina dettata dalla legge 24 marzo 2011, n. 89 (c.d. Legge Pinto), in tema di equa riparazione in caso di violazione della durata ragionevole del processo. Al dichiarato fine di razionalizzare i costi di tale riparazione, l’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015 prevede in ordine a tutti i giudizi interessati dalla legge Pinto alcune misure “restrittive”: riduzione dell’entità dell’indennizzo, introduzione di “rimedi preventivi” al cui esperimento viene subordinata l’ammissibilità della domanda di riparazione, rimodulazione delle cause/condizioni ostative al riconoscimento dell’indennizzo, nonché individuazione di situazioni in cui si presume, fino a prova contraria, l’insussistenza del pregiudizio. Con specifico riferimento al procedimento penale, il rimedio preventivo consiste nella proposizione di un’istanza di accelerazione che l’imputato e le altre parti del processo devono depositare, personalmente o mediante procuratore speciale, almeno sei mesi prima che siano decorsi i termini di durata ragionevole del processo ex art. 2, comma 2-bis, legge n. 89/2011. La mancata attivazione di tale rimedio determina l’inammissibilità della domanda di equa riparazione. Nell’ambito delle situazioni per le quali è fissata una presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio figura – in relazione al processo penale e limitatamente all’imputato – anche la dichiarazione di intervenuta prescrizione, evidentemente sul presupposto che essa costituisca per l’imputato un vantaggio conseguito per effetto dell’irragionevole durata del processo. Per ciò che concerne l’importo liquidabile a titolo di equa riparazione, si prevede che, di regola, la somma di denaro sia non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo, oppure diminuita fino al 20% quando le parti del processo sono più di 10 e fino al 40% se sono più di cinquanta. Ulteriori modifiche riguardano l’individuazione del giudice competente: si abbandona il criterio di determinazione della competenza di cui all’art. 11 c.p.p., stabilendo che il ricorso debba essere proposto al presidente della Corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo [continua..]

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Fascicolo 2 - 2016