Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Novità legislative interne (di Ada Famiglietti)


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA, NONCHÉ IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE (L. 8 marzo 2017, N. 24) La legge in epigrafe (G.U., Sr. gen., 17 marzo 2017, n. 64), nota come d.d.l. Gelli-Bianco, introduce significative novità nell’ambito della responsabilità colposa nell’attività medico-chirurgica, con un consolidamento delle linee guida in ambito sanitario. A tal fine, viene introdotta la nuova fattispecie incriminatrice di «Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario», disciplinata dall’art. 590-sexies c.p., secondo cui se i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose «sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma». Tale disposizione prevede una causa di esclusione della punibilità: «qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto». Con l’inserimento dell’art. 590-sexies c.p. è abrogato l’art. 3, comma 1, l. 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi), che stabiliva la non punibilità per colpa lieve per il sanitario che «nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica». Per quanto concerne la nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria, si prevede che nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto è oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi. Negli albi dei consulenti e dei periti di cui all’art. 67, norme att. c.p.p. devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti, l’esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati. Gli albi [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 4 - 2017