Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere
(L. 19 luglio 2019, n. 69)
La l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U., Sr. gen., 25 luglio 2019, n. 173) denominata “Codice Rosso”, in ossequio alla direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, intende potenziare gli strumenti delle indagini e dell’azione giudiziaria nei procedimenti relativi ai delitti di violenza domestica e di genere. Sono due le aree operative del provvedimento: da un lato, l’inasprimento sanzionatorio e l’introduzione di nuove fattispecie criminose per contrastare l’espansione di violenze, maltrattamenti e femminicidi; dall’altro, il potenziamento del “fattore tempo” per garantire l’immediata instaurazione e prosecuzione del procedimento penale, prevedendo l’adozione, ove necessario e senza ritardi, di eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.
La legge approvata si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere. In particolare, essa viene ricondotta alle seguenti fattispecie: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.); lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (artt. 582 e 583-quinquies, c.p., aggravati ai sensi dell’art. 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, e ai sensi dell’art. 577, comma 1, n. 1, e comma 2).
Sotto il profilo processuale, l’art. 347, comma 3, c.p.p. è novellato, stabilendo che, relativamente ai delitti di violenza domestica e di genere, la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; in tali ipotesi, alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. Viene così interpolata la norma che prevedeva questa possibilità solo per i gravi delitti indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), nn. 1-6, c.p.p. (tra i quali l’omicidio e i reati di associazionismo mafioso o con finalità di terrorismo) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, con una presunzione assoluta di “urgente trattazione” per le citate condotte criminose.
Parallelamente, è inserito nell’art. 362 c.p.p., relativo all’assunzione di informazioni da parte del p.m., un nuovo comma 1-ter, a norma del quale, il pubblico ministero, entro tre giorni dall’iscrizione [continua..]