<p>Verita' storica-Angeletti</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Ada Famiglietti)


DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2014, N. 32, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/64/UE SUL DIRITTO ALL’INTERPRETAZIONE E ALLA TRADUZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI Con il d.lgs. 23 giugno 2016, n. 129 (Gazz. Uff., serie gen., 14 luglio 2016, n. 163), entrato in vigore il 29 luglio 2016, viene modificato il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva europea in materia di traduzione e interpretazione degli atti. In primo luogo, è introdotto il nuovo comma 2 bis all’art. 146 c.p.p., dedicato al conferimento dell’incarico di traduttore e interprete. Ricordiamo che in tale fase, l’autorità procedente accerta se l’interprete versi in una delle situazioni d’incapacità o incompatibilità previste dall’art. 144 c.p.p. In seguito, egli viene ammonito circa l’obbligo di adempiere bene e fedelmente l’incarico affidatogli, senz’altro scopo che quello di far conoscere la verità e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. In base alla nuova disposizione: «Quando l’interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l’autorità procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attività di cui ai commi precedenti». La nuova norma vuole facilitare la disciplina del conferimento dell’incarico, in una logica di semplificazione e risparmio sui costi di spostamento. Sono inoltre fissate nuove regole concernenti il diritto al colloquio con il difensore, prevedendo che, quando è garantita l’assistenza gratuita dell’interprete a spese dello Stato, l’imputato abbia diritto a un colloquio soltanto in riferimento al singolo atto da compiere, salve specifiche esigenze connesse all’eser­cizio del diritto di difesa. Inoltre è previsto che in particolari situazioni di urgenza (potrebbe essere l’ipotesi di incidente probatorio disposto con urgenza), qualora non sia possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all’art. 143, comma 2, c.p.p. l’autorità giudiziaria disponga, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell’imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale. Nei casi in cui l’imputato vi rinunci espressamente, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, può sostituire quella scritta; in tali ipotesi della traduzione orale è effettuata anche la riproduzione fonografica. Ad ogni modo, la rinuncia alla traduzione scritta produce effetti solo se l’imputato ha piena contezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore. È introdotta poi la possibilità di [continua..]

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Fascicolo 5 - 2016