Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nei procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo.
(D.lgs. 7 marzo 2019, n. 24)
Il d.lgs. 7 marzo 2019, n. 24 (G.U., Sr. gen., 26 marzo 2019, n. 72) recepisce la direttiva (UE) 2016/1919 sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nei procedimenti di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, ossia il sesto (e ultimo) atto vincolante con cui il legislatore dell’Unione ha concretizzato la Roadmap del Consiglio UE del 2009, sul rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati (G.U.U.E., 4 dicembre 2009, C 295/1).
Il provvedimento di attuazione – adottato con un sensibile anticipo rispetto alla scadenza della direttiva – è formato da soli 4 articoli (di cui quello conclusivo interamente dedicato ai profili di copertura finanziaria della manovra), a fronte di un testo eurounitario che consta di ben 33 considerando e 14 disposizioni precettive. Questo elemento quantitativo consente di far comprendere un dato di fondo, di primaria importanza: il legislatore delegato ha valutato l’ordinamento processuale penale italiano già quasi totalmente in linea rispetto agli standards dettati dall’Unione, ritenendo, dunque, possibile limitare il suo intervento soltanto ad alcuni profili specifici.
La prima (e principale) tematica su cui si è considerato opportuno dettare una previsione ad hoc è quella del diritto al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di esecuzione di un mandato d’arresto europeo (d’ora in avanti m.a.e.), disciplinata dall’art. 5 e dai considerando 20-22 della direttiva (UE) 2016/1919. Come noto, tali regole europee vanno lette congiuntamente all’art. 10 della direttiva (UE) 2013/48, il quale cristallizza, in generale, il diritto di una persona ricercata ai fini dell’esecuzione di un m.a.e. di nominare due difensori: uno nello Stato membro di esecuzione e un altro in quello di emissione (cd. diritto alla dualdefence). Dal canto suo, la direttiva (UE) 2016/1919 ha avuto il fine di assicurare un esercizio maggiormente effettivo di suddetta garanzia in caso di non abbienza: essa ha, infatti, stabilito il diritto ad avere pagato dallo Stato non solo il difensore nel paese membro di esecuzione del m.a.e., ma – seppur nella sola ipotesi di m.a.e. processuali (ossia disposti ai fini dell’esercizio di un’azione penale) – anche quello nel paese di emissione.
Orbene, proprio al fine di recepire tali precetti, l’art. 1 del d.lgs. in esame ha interpolato un nuovo comma 2-bis all’art. 75 del [continua..]