<p>Formulario del Processo Penale-Nigro</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Federico Lucariello)


SICUREZZA INTEGRATA E SICUREZZA URBANA (D.L. 20 FEBBRAIO 2017, N. 14) È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 20 febbraio 2017 (G.U. 20 febbraio 2017, n. 42) il decreto legge numero 14 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città». Pur trattandosi di un provvedimento necessariamente provvisorio e suscettibile di modifiche in sede di conversione in legge, presenta già elementi di grande interesse per l’interprete. Il decreto si compone di 18 articoli compresi in due capi: il primo concernente la “collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana” suddiviso a sua volta in due sezioni relative rispettivamente alla sicurezza integrata (artt. 1-3) e alla sicurezza urbana (artt. 4-8); il secondo capo contenente le “disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano” (artt. 9-18). Innanzitutto il provvedimento disciplina la materia della sicurezza integrata e della sicurezza urbana. In particolare, si intende per sicurezza integrata l’insieme degli interventi assicurati e posti in essere dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, ovvero da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali (art. 1). È invece definita sicurezza urbana, il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire attraverso una serie di interventi cui concorrono prioritariamente, anche in forma integrata, lo Stato e gli enti territoriali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni (art. 4). Il legislatore si preoccupa altresì di fornire un campionario delle finalità a cui tali interventi possono tendere, individuandoli: nella riqualificazione delle aree degradate; nell’eliminazione dei fattori di esclusione sociale; nella prevenzione della criminalità; nella promozione del rispetto della legalità; nell’affermazione di più elevati standard di coesione sociale e convivenza civile. Nell’ambito della programmazione e della determinazione delle competenze, il decreto, in ossequi al principio della sussidiarietà, prevede interventi ripartiti tra i vari enti. La predisposizione delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, deve avvenire su proposta del Ministro dell’Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata (art. 2); In conformità e attuazione di tali linee guida, ai sensi dell’art. 3, lo Stato e le regioni possono poi concludere specifici accordi anche per disciplinare interventi a sostegno della formazione del personale della polizia locale; Ai sensi [continua..]

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Fascicolo 3 - 2017