<p>Le pene sostitutive-Preziosi</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Roberto Puglisi)


DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2009/948/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 30 NOVEMBRE 2009, SULLA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI RELATIVI AL­L’ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI (D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29) CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE Il d.lgs. n. 29/2016 (in Gazz. Uff., 7 marzo 2016, n. 55; entrata in vigore il 22 marzo 2016) dà attuazione, in forza della delega contenuta nell’art. 18, comma 1, lett. g), l. 9 luglio 2015, n. 114, alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. L’esigenza alla base della novità legislativa è la neutralizzazione del pericolo di bis in idem in ambito europeo; occorre evitare che, con riferimento allo stesso fatto, vengano emesse diverse decisioni, impedendo che scaturiscano paralleli procedimenti penali nell’ambito degli ordinamenti nazionali. Il rischio di conflitti giurisdizionali, invero, mette a rischio l’efficacia dell’azione penale e la corretta amministrazione della giustizia. Si rende necessario, dunque, adottare strumenti che non consentano la pronuncia di diverse decisioni in due o più Stati membri. L’interessamento europeo sorge dall’assenza di strumenti giuridici atti a dirimere ab initio la concentrazione di più autorità giudiziarie sullo stesso caso. L’unica frontiera giuridica di contenimento è, del resto, rappresentata dagli artt. da 54 a 58 della Convenzione di Schengen, disciplinanti il divieto di bis in idem (esecutivo) e non il conflitto positivo di giurisdizioni. Oltretutto, l’eventuale proliferazione degli interessi punitivi attorno alle medesime condotte può determinare effetti pregiudizievoli travalicanti la sfera del singolo sottoposto al procedimento penale; il rischio è, infatti, costringere la pluralità di soggetti (vittime e testimoni) coinvolti nel procedimento penale a una fastidiosa peregrinazione presso le diverse autorità giudiziarie nazionali. Perseguendo la libera circolazione delle persone (“pietra angolare della cittadinanza dell’UE”) – la cui base normativa sono gli artt. 3, § 2, TUE, e 21 TFUE – l’UE mira a offrire uno “spazio di libertà, sicurezza e giustizia” e, per raggiungere tale obiettivo, occorre ottimizzare l’attività giudiziaria evitando inutili duplicazioni. Tale esigenza bene si concilia con gli intenti in materia di cooperazione giudiziaria in materia penale. OBBLIGO DI CONTATTO Il primo passo per attenuare il rischio di sovrapposizione delle giurisdizioni nazionali ai fini dello stesso accertamento e di violazione della libera circolazione delle persone si [continua..]

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