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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 82, 83 E 84, LETT. A), B), C), D) ED E), DELLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103
(D.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216)
Il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U., Sr. gen., 11 gennaio 2018, n. 8) modifica svariate disposizioni del codice di procedura penale in materia di intercettazioni, in attuazione della delega contenuta nella l. 23 giugno 2017, n. 103. L’obiettivo del legislatore è ambizioso e complesso: realizzare un equilibrio fra i poteri investigativi dell’autorità giudiziaria, la tutela del diritto alla riservatezza di terzi e degli indagati, e il diritto all’informazione. Dal punto di vista sostanziale, si introduce il reato di «Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente », disciplinato dall’art. 617-septies c.p. La nuova fattispecie punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonda con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni derivi in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario, oppure per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Sul versante processuale sono introdotte specifiche disposizioni a tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni oggetto di captazione. A tal fine, viene ampliato il divieto, già previsto, di attività diretta di intercettazione nei confronti del difensore, con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni. L’eventuale coinvolgimento, in via anche solo occasionale, del difensore nell’attività di ascolto legittimamente eseguita, osta alla trascrizione anche sommaria delle relative comunicazioni o conversazioni. Infine, nel verbale delle operazioni sono indicati soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. Si dà così applicazione al principio contenuto nella delega, secondo cui le intercettazioni inutilizzabili, ovvero quelle concernenti dati sensibili o irrilevanti non possono più entrare a far parte dei c.d. “brogliacci d’ascolto”. Di conseguenza, viene ridefinita la procedura volta a selezionare il materiale raccolto dal pubblico ministero e, come previsto dalla delega, si prevede un meccanismo differenziato di acquisizione nel caso in cui il materiale d’intercettazione rilevante sia stato già utilizzato per l’emissione di un provvedimento cautelare. Pertanto [continua..]