Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La nomina del difensore di fiducia da parte dell'amministratore di sostegno dell'imputato


Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 25 gennaio 2018, n. 3659 – Pres. Rosi; Rel. Scarcella

In tema di nomina del difensore fiduciario, ove l’indagato (o l’imputato) sia sottoposto all’istituto dell’ammini­stra­zione di sostegno, ove la nomina del difensore di fiducia venga effettuata dall’amministratore dell’imputato e­spressamente autorizzato in tal senso dal giudice tutelare, non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa; ne consegue che, competendo al giudice tutelare conformare i poteri dell’amministratore, eventualmente attribuendogli espressamente la facoltà di nominare un difensore fiduciario all’amministrato nel processo penale ove ritenuto necessario in relazione alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione di quest’ultimo, la nomina fiduciaria eseguita dall’amministratore garantisce al beneficiario la scelta del professionista maggiormente idoneo a curarne gli interessi nel processo.

La Corte ha, altresì, affermato che la semplice sottoposizione dell’imputato all’istituto dell’amministrazione di sostegno non determina automaticamente l’incapacità del medesimo a partecipare scientemente al processo (art. 70 c.p.p.), atteso che quest’ultima è diversamente disciplinata rispetto alla mancanza di imputabilità (art. 86 c.p.p.) costituendo stati soggettivi che, pur accomunati dall’infermità mentale, operano su piani del tutto diversi e autonomi: ne consegue che, solo ove sia stata in concreto accertata l’incapacità dell’imputato-amministrato di partecipare coscientemente al processo, il giudice è tenuto a disporre, ai sensi dell’art. 71 c.p.p., la sospensione del processo.

1. Con sentenza del 17.03.2016, depositata in data 1.06.2016, la Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Udine del 21.07.2011, appellata dal P.G. presso la Corte d’ap­pello, dichiarava il P. colpevole dei reati di violenza sessuale continuata ed aggravata ai danni di tre minori, due dei quali non avevano ancora compiuto all’epoca dei fatti gli anni dieci e, il terzo, non ancora quattordicenne, reati commessi secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nei capi di imputazione, in relazione a fatti contestati come commessi in epoca antecedente e prossima al (OMISSIS) (capo a) e fino al (OMISSIS) (capo b), condannandolo alla pena di 4 anni di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante del vizio parziale di mente, dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione tra gli episodi ascritti, oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. 2. Contro la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione il P., a mezzo del difensore di fiducia iscritto all’albo ex art. 613 c.p.p., deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b) e c) per violazione di legge in relazione agli artt. 70 e 96 c.p.p., nonché in relazione all’art. 24 Cost., e CEDU, art. 6. In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente che questi non avrebbe mai potuto nominare il proprio difensore di fiducia, in quanto il processo è iniziato in primo grado con la nomina a difensore dell’avv. F. Vespasiano, con mandato sottoscritto dall’amministratore di sostegno all’epoca nominato nel sig. Ma.Cl.; quest’ultimo era stato nominato in data (OMISSIS) e nel relativo verbale di nomina, si attribuiva all’amministratore di sostegno anche la facoltà di nominare un difensore a beneficio del ricorrente nell’odierno procedimento penale; sostiene la difesa del ricorrente che detto mandato abilitava l’amministratore di sostegno solo a concludere con un legale un contratto di difesa in tale procedimento penale, ma non avrebbe potuto autorizzarlo a sottoscrivere la nomina di un difensore in quel procedimento in luogo dell’ammi­nistrato; la nomina del difensore di fiducia, infatti, e la elezione di domicilio, costituiscono atti di natura personalissima dell’imputato, sicché, ove egli non sia in condizioni di effettuare consapevolmente la scelta, questi non avrebbe nemmeno potuto essere processato, sicché il processo avrebbe dovuto essere sospeso ex art. 70 c.p.p.; in definitiva, sostiene la difesa del ricorrente, che ove si fosse accertato che difettavano le condizioni di [continua..]

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Fascicolo 4 - 2018