La Suprema Corte si pronuncia, ancora una volta, sulla vexata quaestio del rapporto tra patteggiamento e confisca nei reati tributari, soffermandosi sul potere-dovere del giudice di disporre tale misura ablativa anche nell’ipotesi in cui non costituisca oggetto di accordo delle parti. Attraverso un iter argomentativo in linea con la giurisprudenza prevalente vengono sopiti alcuni dubbi circa l’applicazione, se integrale o parziale, dell’art. 322 ter c.p. nel caso di reati tributari, anche mediante il richiamo ai principi internazionali ed europei in tema di confisca. Infine, chiarita la natura giuridica di tale misura, la Corte di Cassazione individua i vincoli ai quali soggiace la sentenza di patteggiamento, risolvendo, sebbene solo in parte, molte delle problematiche concernenti la materia de qua.
Plea bargaining and confiscation for tax offence The Supreme Court rules, once again, on the vexed questions of the relationship between settlement and confiscation in tax crimes, focusing on the power – duty of the judge to impose such a measure ablative even where not the subject of agreement between the parties. Through a process of argumentation in line with the prevailing case law some doubts about the application, whether full or partial, of the art. 322 ter c.p. in the case of tax offenses are soothed, also by reference to international and European principles on the confiscation. Finally, clarified the legal nature of this measure, the Supreme Court identified the constraints which underlies the plea bargain, solving, though only in part, many of the issues concerning the matter in question.
IL CASO
La Corte di cassazione si pronuncia, ancora una volta, sul potere del giudice di disporre, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter c.p. nel caso di reati tributari, anche quando non abbia costituito oggetto di accordo tra le parti. Nel dettaglio, il Procuratore generale presso la corte d’appello ha proposto ricorso, per violazione dell’art. 322 ter c.p., avverso la sentenza di patteggiamento, pronunciata in relazione al reato di cui all’art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (emissione di fatture per operazioni inesistenti).
Nonostante l’art. 322 ter c.p., come richiamato dall’art. 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, disponga la confisca dei beni che costituiscono il profitto dei reati o, qualora ciò non sia possibile, dei beni per un valore corrispondente a quello del profitto, il g.u.p. non aveva disposto in tal senso.
Prospettando alla Corte la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema del potere delle parti in merito alla confisca, e pertanto del relativo “potere discrezionale e/o vincolato” del giudice nel caso di sentenza di patteggiamento, il Procuratore generale chiedeva che la soluzione venisse devoluta alle Sezioni Unite.
La Suprema Corte, ritenuto fondato il ricorso, richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali [1], ha ribadito l’integrale applicazione dell’art. 322 ter c.p. ai reati tributari. A suffragio di tale statuizione si collocherebbe anche la modifica del comma 1 della norma da ultimo menzionata, apportata dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 75 lett. o), con la quale l’ordinamento interno si è adeguato alla normativa europea ed internazionale, in primis alla Decisione Quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 del Consiglio dell’Unione Europea [2].
Il giudice di legittimità ha altresì precisato la natura obbligatoria della confisca per equivalente: la ratio di tale istituto è “privare l’autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa”, pure a fini dissuasivi e disincentivanti.
Il carattere eminentemente sanzionatorio, riconosciuto addirittura dalle Sezioni Unite quale «forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti» [3], si ricaverebbe altresì dalle interpretazioni fornite dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte ha riconosciuto, pertanto, la sussistenza di un vincolo per il giudice nel caso di patteggiamento limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio, non anche alla confisca [4], ed un obbligo di applicazione della stessa confisca in caso di sentenza ex art. 444 c.p.p. ove essa non abbia formato oggetto dell’accordo delle [continua..]