Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Ne bis in idem e concorso formale di reati: la censura della Corte costituzionale


CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 21 LUGLIO 2016, N. 200 – PRES. GROSSI; REL. LATTANZI

È dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.

> < SENTENZA   nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino, nel procedimento penale a carico di S.S.E., con ordinanza del 24 luglio 2015, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2015. Visti gli atti di costituzione di S.S.E., dei Comuni di Casale Monferrato, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Cella Monte e di Ozzano Monferrato, di M.G. ed altri, nella qualità di eredi, dell’AIEA - Associazione italiana esposti amianto, dell’AFeVA - Associazione Familiari Vittime Amianto, di G.M.G. ed altri, nella qualità di eredi, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 31 maggio 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi; uditi gli avvocati Astolfo Di Amato per S.S.E., Marco Gatti per i Comuni di Casale Monferrato, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Cella Monte e di Ozzano Monferrato, Maurizio Riverditi per M.G. ed altri, nella qualità di eredi, Sergio Bonetto per l’AIEA - Associazione italiana esposti amianto e per G.M.G. ed altri, nella qualità di eredi, Laura D’Amico per l’AFeVA - Associazione Familiari Vittime Amianto e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.   RITENUTO IN FATTO   1. – Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino, con ordinanza del 24 luglio 2015 (r.o. n. 262 del 2015), ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui tale disposizione «limita l’applicazione del principio del ne bis in idemall’esistenza del medesimo “fatto giuridico”, nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che all’esistenza del medesimo “fatto storico”», con riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti «Protocollo n. 7 alla CEDU»), adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98. Il rimettente premette di dover decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio doloso di un imputato, che è già stato giudicato in via definitiva per il medesimo fatto storico ed è già stato prosciolto per prescrizione dai reati di disastro doloso (art. 434 del codice penale) e di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 cod. pen.), in danno di numerose persone. Ben 186 di queste [continua..]

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Fascicolo 1 - 2017