Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Mutamento del giudice e nuova istruttoria: note sull'involuzione interpretativa (di Lorenzo Belvini)


L’immutabilità del giudice è un aspetto caratterizzante il giusto processo ed è, implicitamente, prevista dall’art. 111, comma 3, Cost.; pertanto, la rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudice è attività doverosa. Nondimeno, l’assenza di una norma esplicita circa le modalità di rinnovazione istruttoria consente, ancora, tentativi volti ad eludere l’applicazione della regola. Il presente contributo, alla luce degli orientamenti della Corte di cassazione, evidenzia la necessità che la prova orale sia assunta dinanzi al giudice chiamato a decidere.

Change of the judge and new inquiriy: note on the interpretative involution

The immutability of the Court is a typical characteristic of the due process of law and is, implicitly, provided for in Article 111, paragraph 3, of the Italian Constitution; therefore, the renewal of the hearing when a judge changes is due.

Nevertheless, the lack of an express provision as for the procedure to be followed in the case of a renewal of the hearing allows attempts aimed at evading the rule of immediacy.

This note, in light of the Supreme Court guidelines, highlights the necessity of collecting evidence before the Court called to deliberate.

IMMEDIATEZZA E ORALITÀ, LINEE DI SINTESI. Sin dalla entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, il tema della rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento del giudice ha prodotto linee interpretative contrastanti. Ad oggi, malgrado gli interventi della Corte costituzionale [1] e delle Sezioni Unite [2], il dibattito non pare sopito; anzi non mancano tentativi di ostacolare l’attuazione dei principi statuiti nelle sedi giurisprudenziali più autorevoli. In particolare, uno dei nodi centrali del dibattito è costituito dallo stabilire se, a seguito del mutamento dell’organo giudicante, è sempre e comunque necessario rinnovare il dibattimento, svolto in precedenza dinanzi al giudice poi sostituito. Più precisamente, la querelle ruota attorno alla necessità della nuova escussione della prova dichiarativa dinanzi al giudice subentrato ovvero alla possibilità di utilizzare ai fini della decisione, attraverso la lettura dei relativi verbali, le dichiarazioni illo tempore rese dinanzi al giudice sostituito. Per meglio affrontare tale tema occorre una premessa di metodo. L’impianto codicistico pareva aver delineato in modo chiaro le modalità di formazione della prova ed i principi che la regolano. Il metodo gnoseologico, imposto dal legislatore, è manifestato dalla triade: contraddittorio-oralità-immediatezza. Solo ove siano rispettati tali principi si ritiene effettivamente garantito il diritto dell’imputato di difendersi “provando” [3]. L’impostazione di fondo esce rafforzata dalla modifica dell’art. 111, comma 2, Cost. laddove – in linea generale – prevede che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale», qui il significato del contraddittorio, inteso come partecipazione dialettica delle parti al processo [4], si caratterizza con l’immediatezza. Ritenere che il confronto dialettico si svolga dinanzi al giudice comporta da un lato che «la dialettica si sviluppi per forza in forma orale», dall’altro che «il giudice, spettatore del contraddittorio [ …] sia poi anche quello chiamato ad assumere la decisione sul merito dell’imputazione» [5]. Il tema della rinnovazione del dibattimento non si sottrae alla delineata premessa. In particolare l’art. 525, comma 2, c.p.p. sancisce in termini impliciti il principio di immediatezza, in base al quale il giudice-persona fisica chiamato a pronunciare la sentenza deve essere lo stesso dinanzi al quale sono state acquisiste le prove [6]. Tale disciplina impone, appunto, la regola della immutabilità del giudice nella fase dibattimentale, naturale pendant della “concentrazione del dibattimento” sancita dall’art. 477 c.p.p.. A [continua..]

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Fascicolo 1 - 2016