Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Per la Cassazione è applicabile la nuova disciplina sulla motivazione differita alle ordinanze del riesame non ancora depositate


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V, SENTENZA 7 OTTOBRE 2015, N. 40342 – PRES. MARASCA; REL. ZAZA

 

È applicabile la nuova disciplina di cui all’art. 309, comma 10, c.p.p., come modificato dall’art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47, all’ordinanza del Tribunale del riesame il cui dispositivo sia deliberato e depositato precedentemente alla entrata in vigore della legge – 8 maggio 2015 – se a quella data il termine per il deposito della motivazione non sia ancora decorso. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l’inefficacia della misura cautelare per la quale la motivazione dell’ordinanza del riesame era stata depositata oltre il termine previsto dal novellato art. 309, comma 10, c.p.p.).

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   Con il provvedimento impugnato veniva rigettata l’istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei confronti di (Omissis) per i reati di cui agli artt. 216 e 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 416 e 648 cod. pen., per mancato deposito della motivazione dell’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Messina, sulla richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza applicativa della misura, nel termine di trenta giorni dalla decisione, di cui all’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. come modificato dall’art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47. L’indagato ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale; l’argomentazione del provvedimento impugnato, per la quale la modifica legislativa entrava In vigore il 08/05/2015, giorno successivo a quello del 07/05/2015 nel quale si svolgeva l’udienza dinanzi ai Tribunale del riesame, non terrebbe conto di quanto lamentato nell’istanza, ove si rilevava che, pur avendo natura processuale, la norma modificatrice doveva avere applicazione retroattiva in quanto produttiva di effetti favorevoli per l’Indagato.   CONSIDERATO IN DIRITTO   II ricorso è fondato. Come accennato in premessa, il Tribunale del riesame di Messina, dinanzi al quale veniva impugnata l’ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti (Omissis) decideva all’esito dell’udienza del 07/05/2015, rigettando la richiesta e riservando il deposito della motivazione. Il successivo 08/05/2015 entrava in vigore la legge n. 47 del 2015, il cui art. 11, riformulando il com­ma decimo dell’art. 309 cod. proc. pen., ha introdotto una disposizione di inefficacia della misura cautelare nel caso in cui l’ordinanza, che abbia deciso sulla richiesta di riesame, non sia depositata entro il termine di trenta giorni dalla decisione; prevedendo altresì che detto termine possa essere prolungato dal giudice, laddove la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli indagati sottoposti alla misura o per la gravità dei fatti in ordine ai quali si procede, fino alla durata massima di quarantacinque giorni. Nel caso di specie, la motivazione dell’ordinanza che decideva sulla richiesta di riesame proposta dal (Omissis), della quale il ricorrente lamenta l’indisponibilità alla data di presentazione del gravame, veniva depositata, come risulta dall’atto appositamente acquisito da questa Corte, il 10/07/2015; è quindi accertato che tale deposito avveniva allorché dalla decisione era trascorso non solo l’ordina­rio termine di trenta giorni, ma anche quello di quarantacinque giorni che, secondo la sopravvenuta normativa, poteva essere indicato nella massima proroga consentita. La questione posta dal ricorrente è, a [continua..]

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Fascicolo 2 - 2016