Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La necessità di motivazione sulla attualità della pericolosità per gli indiziati di "appartenenza mafiosa" riceve l´avvallo delle Sezioni Unite (di Maria Francesca Cortesi)


La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, nella decisione in esame, contribuisce ad uniformare il sistema della prevenzione personale ai canoni di garanzia imposti dalle fonti nazionali e sovranazionali. Proprio la linearità e chiarezza del percorso intrapreso evidenzia in modo ancora più marcato il differente atteggiamento interpretativo adottato, invece, in riferimento agli strumenti di matrice reale, ove si confermano impostazioni interpretative distanti dal consentire una effettiva tutela del proposto.

The need to state reasons regarding the topicality of the danger for the suspects of "mafia membership" receives the backing of the United Sections

The United Sections of the Corte di cassazione, in the present decision, contribute to standardize the system of personal prention to the guaranteed standards imposed by national and supranational sources. The straightforwardness and the clearness of the Court decision shows in a more marked way the different interpretative attitude adopted, instead, with reference to the in rem preventive measures, where different interpretative views, far from allowing effective protection of the proposed, are corfirmed.

 
La questione Le Sezioni Unite si sono da qualche tempo riservate un ruolo primario nel processo di “giurisdizionalizzazione” e “costituzionalizzazione” della prevenzione personale, contribuendo al superamento di contrasti interpretativi ed offrendo un approccio ermeneutico di valore. Siffatto ruolo viene ribadito anche nella decisione in esame. La questione di diritto rimessa alla Suprema Corte riguarda la necessità o meno, nell’ambito del procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali, di accertare il requisito dell’attualità della pericolosità del soggetto proposto in presenza di elementi ritenuti indizianti circa la pregressa appartenenza ad una associazione di stampo mafioso. Così come emerge nella stessa ordinanza di rimessione [1], la risoluzione della questione riveste una significativa importanza, poiché consente di giungere ad una definizione della “perimetrazione del­l’ob­bligo motivazionale” in capo ai giudici del merito, che, dopo aver realizzato con esito positivo il preliminare inquadramento all’interno di una delle categorie soggettive delineate ai sensi dell’art. 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), intendono accogliere la proposta di applicazione della misura di prevenzione. Si tratta, dunque, di comprendere se e, eventualmente, entro quali limiti, esista in materia una presunzione di pericolosità nei confronti del prevenuto; la fonte della stessa, ove sussistente, e le conseguenti ricadute di tale assetto sull’andamento motivazionale del provvedimento applicativo. Appare chiaro, ancor prima di inoltrarsi in una riflessione più attenta, come vengano in tal modo coinvolti aspetti portanti del sistema di prevenzione personale su cui si misurano, tra l’altro, le imprescindibili garanzie di tutela nei confronti dell’interessato. Le prospettive interpretative in argomento, sedimentatesi nel corso degli anni ed in presenza di differenti legislazioni sul tema, sono tre. La prima, su cui si basa, tra l’altro, il provvedimento oggetto di impugnazione nel caso di specie, è la più radicata nella giurisprudenza, sebbene sia risalente e si ispiri ad un sistema normativo ormai superato. Essa sostiene che il giudizio di pericolosità nei confronti di coloro che sono indiziati di appartenere ad una organizzazione mafiosa venga desunto ex lege [2]. Tale lettura esalta, invero, la precedente dizione legislativa che pareva richiedere solo nei casi di pericolosità “generica”, contenuti nell’art. 1, l. 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e non anche in quelli di [continua..]

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Fascicolo 3 - 2018