Il decreto di sequestro probatorio, così come l’eventuale decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione in ordine alla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti.
> < [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza in epigrafe indicata con cui lo stesso Tribunale, in accoglimento della richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio del 27 aprile 2017, avente ad oggetto beni immobili tra cui magazzini ed appartamenti, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, cod. pen. e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo a); artt. 110 e 481 cod. pen. (capo b); artt. 110 e 483 cod. pen. (capo c), commessi in epoca anteriore e prossima all’8 marzo 2017, ha annullato il decreto stesso disponendo la restituzione degli immobili agli aventi diritto. 2. Il ricorrente lamenta, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 253 cod. proc. pen., avendo il Tribunale annullato il provvedimento di convalida del sequestro probatorio ritenendo “obiettivamente insussistente” la motivazione in ordine alle esigenze probatorie a fondamento del sequestro. Il ricorrente dà atto in premessa dell’esistenza di due orientamenti contrapposti della Corte di cassazione (da un lato, quello da ultimo espresso da Sez. 2, n. 52259 del 28/10/2016, Esposito, Rv. 268734, secondo cui il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine, ma non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell’accertamento dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del corpo del reato è in re ipsa, e, dall’altro, quello formulato da Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, Bernardi, Rv. 268736, secondo cui il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti); osserva quindi che, anche a seguire, come apparentemente fatto dall’ordinanza impugnata, il secondo dei due indirizzi, non si sarebbe tenuto conto della possibilità, comunque affermata, del ricorso, in sede di motivazione, ad una formula sintetica ove la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono (Sez. 2, n. 11325 del 18/03/2015, Caruso, Rv. 263130); e, nella specie, sarebbe stata evidente l’esigenza probatoria in re ipsa posto che nei reati edilizi il bene immobile è il corpo del reato avente, quale connotato immanente di immediata percezione, la finalizzazione probatoria, non potendo l’attività investigativa passare se non attraverso una puntuale verifica delle difformità prima [continua..]