Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Misure reali ed effetti preclusivi


La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti.

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   1. Nell’ambito del procedimento penale instaurato a carico di (omissis) e (omissis), quali amministratori della società (omissis), per i delitti di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 4 e 10-ter e art. 10-quater, comma 2, è stata accolta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Latina la richiesta di sequestro preventivo dell’importo costituente il profitto conseguito dalla commissione degli illeciti indicati, pari al valore di Euro 3.133.738,94; l’esecuzione del provvedimento cautelare, emesso il 1 marzo 2017, è stata disposta su somme di denaro, beni immobili o mobili riconducibili alla società (omissis) ed alla società (omissis). 2. Con atto del 30 maggio 2017 quest’ultima società ha formulato al Giudice dell’udienza preliminare istanza di revoca del provvedimento di sequestro, poiché ha rivendicato la propria estraneità al procedimento penale, che riguardava gli amministratori della (omissis), compagine dalla cui scissione era sorta la società istante; tale scissione era stata eseguita mediante assegnazione alla nuova compagine del ramo di azienda inerente alla costruzione di edifici per conto proprio e di terzi, movimento terra e trasporto di rifiuti non pericolosi. Ciò, secondo l’istante, ha condotto alla creazione di un nuovo soggetto giuridico, del tutto estraneo alle violazioni contestate. Ha rilevato inoltre che, a mente del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, commi 12 e 13, (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nelle condizioni descritte, nessun vincolo di solidarietà passiva può sorgere in relazione al reato tributario, a carico della nuova compagine per le pregresse violazioni finanziarie della società originaria, con correlata impossibilità di imporre il vincolo alla società estranea al rapporto giuridico richiamato. L’istanza è stata respinta dal Giudice dell’udienza preliminare, sul presupposto della mancata valorizzazione, nella richiesta di revoca del provvedimento cautelare, di elementi di novità rispetto alla data di imposizione del vincolo, che potessero indurre ad una diversa considerazione delle esigenze cautelari. 3. La società istante ha quindi proposto impugnazione ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., avverso il citato provvedimento, valutata inammissibile dal Tribunale di Latina con la pronuncia emarginata, sul presupposto che, nel giudizio di appello avverso un provvedimento in tema di sequestro, debbano dedursi circostanze nuove, e non quelle attinenti alla legittimità del vincolo, poiché tali deduzioni sono riservate al rimedio del riesame, di cui si segnala la mancata attivazione nei termini. Secondo i giudici, nella situazione di fatto descritta, si sarebbe verificata una preclusione processuale alla proposizione di censure sugli elementi [continua..]

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