In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, è ammissibile la domanda attinente alla privazione della libertà personale subita in relazione a procedura di estradizione per l’estero, sia quando si tratti di una delle ipotesi di cui rispettivamente agli artt. 715 e 716 c.p.p., sia quando si versi nell’ipotesi di cui all’art. 714 c.p.p. A seconda dei casi può trattarsi di ingiustizia cd. “sostanziale” (art. 314, comma 1, c.p.p.), rinvenibile quando non sussistevano le condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione, o di ingiustizia cd. “formale” (art. 314, comma 2, c.p.p.) ed il riconoscimento del diritto presuppone comunque che non sia ravvisabile un comportamento doloso o gravemente colposo dell’istante, fattosi concausa dell’erroneo provvedimento coercitivo.
[Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da M.P., in relazione al periodo di detenzione cautelare dal medesimo patito in relazione alla procedura per la sua estradizione per l’estero; richiesta avanzata dopo che la domanda dello Stato estero era stata respinta dalla Corte di Appello di Milano con sentenza emessa il 9.7.2015. Ad avviso del giudice della riparazione nella specie non ricorrono le condizioni previste dall’art. 314 c.p.p., mancando una pronuncia assolutoria. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il M. a mezzo del difensore di fiducia, avv. R. V., articolando tre motivi, con i quali si deduce: – violazione di legge in relazione l’art. 314 c.p.p., comma 2, e art. 273 c.p.p., comma 1, asserendo che nel momento in cui era stata richiesta la misura cautelare non vi era alcun elemento di prova a carico dell’estradando; – violazione di legge in relazione all’art. 714 c.p.p., comma 2, art. 274 c.p.p., comma 2, lett. b), art. 715 c.p.p., comma 2, lett. c), avendo la Corte di Appello omesso di valutare che nel caso di specie l’ordinanza cautelare era stata illegittima per mancanza del pericolo di fuga dell’estradando; pericolo ritenuto sulla base della sola gravità del reato contestato (concorso in omicidio volontario) ed in realtà insussistente, atteso il radicamento del M. sul territorio italiano; – violazione di legge in relazione all’art. 275 c.p.p., comma 3, e art. 714 c.p.p., in quanto la Corte di Appello non ha tenuto conto delle eccezioni di illegittimità della misura adottata, attinenti alla eccessività della misura della custodia in carcere, potendo le esigenze cautelari essere soddisfatte con misura meno afflittivi. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella persona del dr. G.C., ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 4.1. I motivi proposti dal ricorrente sono ripetitivi delle osservazioni proposte al giudice della riparazione in funzione di sostegno della richiesta di riparazione. È noto l’insegnamento di questa Corte secondo il quale i motivi del ricorso per cassazione devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 – dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568); e ciò accade anche quando si riproducano i motivi già prospettati al giudice impugnato, le cui ragioni non vengono considerate dalla mera reiterazione di quelli. Tuttavia non sembra dubbio che debba essere fatta una distinzione a seconda che [continua..]