Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Misure cautelari reali e preclusione del ne bis in idem


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 29 GENNAIO 2016, N. 53877 – PRES. GRILLO; REL. ANDREAZZA

Il principio del ne bis in idem cautelare opera anche tra procedimenti e non solo tra provvedimenti, in quanto dev’essere tutelato l’interesse dell’indagato a non essere sottoposto a due iniziative cautelari in contemporanea; la pendenza del primo procedimento cautelare preclude l’avvio del secondo, salvo che questo non si fondi su elementi nuovi.

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< [Omissis]   RITENUTO IN FATTO   1. (Omissis), quale legale rappresentante della (omissis) s.r.l. e socio della (omissis), (omissis) quale rappresentante legale della (omissis), società socia della (omissis), hanno presentato ricorso avverso l’or­dinanza con cui il Tribunale di Belluno ha rigettato la richiesta di riesame nei confronti del decreto di sequestro preventivo del G.i.p. dello stesso Tribunale depositato in data 13/5/2015 per il reato di cui al­l’art. 4 del D. Lgs. n. 74 del 2000, per avere posto in essere una complessiva condotta fraudolenta in violazione della disciplina antielusiva dell’interposizione prevista dall’art. 37 bis del D.P.R. n. 600 del 1973. 2. Nella sostanza, si è addebitato agli imputati di avere, al solo fine di fruire di un trattamento fiscale più favorevole, in luogo di procedere a perfezionare la cessione dei diritti di concessione, ancora da ottenere, per la costruzione di una centrale idroelettrica da (omissis) a (omissis), creato una società intermedia, ovvero la (omissis), priva di sostanziale oggetto sociale, attività economica e dipendenti, e formata dagli stessi soci della (omissis) e dai loro familiari, cui sono stati ceduti il progetto relativo e gli oneri accessori per la costruzione della centrale, venendo poi successivamente alienato nel giro di poche settimane l’intero pacchetto societario alla (omissis), vera destinataria sin dall’origine della cessione dell’autorizzazione unica; con tale operazione, anche considerando che, poco prima della cessione, grazie all’operazione di affrancamento delle azioni alla data del 1/7/2011, si era venuta a creare una minusvalenza e che la suddivisione delle azioni della (omissis) tra sette soci e non più tra i soli tre originari della (omissis), aveva portato la quota di ognuno al di sotto del 25% del complessivo valore del capitale sociale, si era fruito di una minusvalenza con imposta sostituiva del solo 2% a norma del c.d. "decreto sviluppo" del 2011 (art. 7, comma 2 lett. dd) del d.i. n. 70 del 2011). 3. (omissis), con un primo motivo, deduce inosservanza di legge per mancanza di motivazione in relazione alla violazione del principio del ne bis in idem cautelare, premettendo che il provvedimento impugnato rappresenta l’esatta reiterazione di altro precedente che, emesso per lo stesso addebito, per i medesimi importi e nei riguardi degli stessi indagati a seguito di richiesta di riesame, è stato annullato dal Tribunale del riesame in data 8/5/2015 a causa della mancata notifica del verbale di esecuzione agli interessati (con decisione poi impugnata per cassazione dal P.M. in data 13/5/2015). Deduce, inoltre, che il tribunale non ha ritenuto violato il principio del ne bis in idem da un lato, perchè il primo provvedimento è stato dichiarato inefficace unicamente per vizi meramente [continua..]

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