Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Ancora travagliate le vicende delle misure cautelari malgrado le modifiche normative (di Luigi Giordano Antonio Pagliano)


La legge n. 47/2015, nel riformare la disciplina delle misure cautelari, ha previsto che le esigenze da garantire debbano essere non solo “concrete”, ma anche “attuali”. Nel presente contributo si esamina una delle prime decisio­ni del tribunale del riesame di annullamento di un’ordinanza per la mancanza di attuali esigenze di cautela. È l’occa­sione per una riflessione più ampia, che tocca il delicato profilo del rapporto tra l’attualità dei pericoli e la presunzione di sussistenza di esigenze di cautela.

Precautionary measures are still troubled despite the reforms

Law no. 47 of 2015, to reform the regulation of precautionary measures, provided that the requirements to protect not only have to be "real", but also "current". In this paper we examine one of the first decisions of the court of the annulment of an arrest warrant for the lack of current needs of caution. It’s the opportunity for a debate about the delicate profile of the relationship between the actuality of the dangers and the presumption of needs for caution.

 

UN INTERESSANTE PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO La ricerca del giusto equilibrio fra la difesa sociale e il diritto alla libertà personale ha rappresentato, sin dalla sua promulgazione, uno dei temi interpretativi più delicati proposti dal codice di procedura del 1989. I rilevanti interessi in gioco hanno determinato un perenne confronto fra indirizzi giurisprudenziali, in genere più inclini ad assicurare la massima garanzia degli interessi generali, ed orientamenti dottrinari volti, quasi per vocazione naturale, all’assoluta salvaguardia della prerogativa individuale. Negli ultimi anni, la frenetica rincorsa all’introduzione delle presunzioni ha in qualche modo mischiato le carte, facendo emergere il ruolo di forte garanzia della Corte costituzionale, fortemente impegnata nell’abbattimento degli automatismi che il legislatore ha cercato di innestare nel sistema per contrastare episodi di criminalità che generano grande allarme sociale e la conseguente necessità di rabbonire la crescente richiesta di sicurezza e difesa della collettività. In questo contesto, le recenti modifiche al sistema cautelare entrate in vigore in data 8 maggio 2015 obbligano l’interprete ad una nuova disamina dell’assetto normativo del microsistema cautelare. Al­l’apparenza di scarso rilievo e forse addirittura ridondante, la riforma mira a realizzare l’obiettivo di razionalizzare la disciplina cautelare, limitando il ricorso alla restrizione della libertà personale ai casi in cui essa risulta strettamente necessaria, restituendo piena attuazione a quei principi di residualità e proporzionalità fissati dal legislatore del 1989. Per verificare la coerenza dei primi approcci della giurisprudenza di merito alla recente novella, risulta interessante soffermarsi su un’ordinanza del tribunale del riesame di Napoli relativa alla corretta applicazione del presupposto dell’attualità del pericolo di recidiva. Nell’ambito di un procedimento per i reati di cessione di sostanze stupefacenti e di associazione dedita al compimento di simili illeciti, il giudice delle indagini preliminari, infatti, applicava a un indagato la misura cautelare della custodia in carcere e a un altro quella del divieto di dimora in uno dei comuni teatro dei delitti. Le difese di entrambi, ricorrendo al tribunale del riesame, chiedevano l’annullamento dell’ordinanza o, in via subordinata, la sostituzione del provvedimento detentivo in esecuzione con una misura meno afflittiva, contestando non solo la sussistenza della gravità indiziaria della fattispecie associativa, ma soprattutto l’assenza di effettive esigenze cautelari proprio in virtù del tempo trascorso dai fatti. Secondo il tribunale, dagli atti delle indagini emergeva l’esistenza di un’associazione che cedeva cocaina in due cittadine della provincia di Napoli. [continua..]

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Fascicolo 2 - 2016