<p>Verita' storica-Angeletti</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Messa alla prova e giudizi pendenti in Cassazione


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE IV, SENTENZA 13 GENNAIO 2015, N. 1281 – PRES. FOTI; REL. MARINELLI

La sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui alla L. 28 aprile 2014, n. 67, artt. 3 e 4, non può essere richiesta dall’imputato nel giudizio di cassazione, né invocandone l’applicazione in detto giudizio, né sollecitando l’annullamento con rinvio al giudice di merito. Infatti il beneficio della estinzione del reato, connesso all’esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter procedurale, alternativo alla celebrazione del giudizio, introdotto da nuove disposizioni normative, per le quali, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio tempus regit actum. Né alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.236 del 2011, è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior, che per sé imponga l’applicazione dell’istituto a prescindere dalla assenza di una disciplina transitoria.

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   Con sentenza in data 28 settembre 2012 il Tribunale di Torino – sezione distaccata di Moncalieri – dichiarava B.A. responsabile in ordine al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, commi 1 e 6, e lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato proponeva appello. La Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa dal giudice di prime cure e condannava l’imputato al pagamento delle spese del grado. Avverso la predetta sentenza il B. personalmente proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento con ogni conseguente statuizione. Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per i seguenti motivi: l) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) – mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione – con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato e ciò sulla base delle dichiarazioni della teste V., la quale aveva affermato di avere solamente sentito il rumore, ma di non avere assistito all’urto, in difformità di quanto ritenuto dai giudici di primo e secondo grado. 2) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 42 commi 1 e 2 c.p. in combinato disposto con l’articolo 189 commi 1 e 6 C.d.S. con riferimento all’elemento soggettivo del reato. Secondo la difesa, atteso che l’urto tra l’autovettura del B. e il motociclo della persona offesa era risultato molto lieve, tale circostanza faceva si che non vi fosse certezza circa la sussistenza della prova del fatto che l’imputato si fosse reso conto di avere urtato contro il motociclo e che in seguito al predetto urto si poteva essere verificato un possibile danno alle persone e che vi potevano essere persone ferite. 3) Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4) Violazione di legge con riferimento alla negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che i giudici di appello non avevano indicato le ragioni per cui avevano ritenuto di effettuare una prognosi sfavorevole in relazione alla commissione di ulteriori reati da parte del­l’im­pu­tato che dal 2008 non aveva commesso più alcun tipo di reato. La difesa di B.A. presentava altresì tempestiva memoria difensiva per l’odierna udienza in cui chiedeva l’applicazione nei confronti del ricorrente dell’istituto della c.d. messa alla prova per adulti, introdotta con L. 28 aprile 2014, n. 67.     CONSIDERATA IN DIRITTO   I proposti motivi di ricorso non sono fondati. Si osserva infatti (cfr. Cass., Sez.4, Sent. n. 4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, [continua..]

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Fascicolo 4 - 2015