<p>Verita' storica-Angeletti</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Messa alla prova da giudizio sul fatto a giudizio sull'imputato (di Marcello D'Aiuto)


La Corte è intervenuta per colmare il vuoto lasciato dalla legge n. 67/2014 in ordine al regime transitorio. Essa ha stabilito che nei procedimenti in corso, che abbiano superato la fase in cui può essere formulata la richiesta non è applicabile retroattivamente la messa alla prova. In realtà, la Cassazione sottovaluta le implicazioni di carattere sostanziali sottese all’istituto e finisce con il dettare un regime transitorio irragionevole che subordina allo stato di avanzamento del processo l’applicazione della norma.

 

 

Probation: by the judgment made in the judgment on the defendant

The Court has stepped in to fill the gap left by the law n. 67/2014 regarding the transitional arrangement. She has established that in ongoing cases, having passed the stage in which the request can be formulated, can not be applied retroactively probation. Actually, the Supreme Court underestimates substantial involvements of the institution and states an unreasonable transitional arrangement which subordinates application of the rule to the process state of progress.

 

IL CASO La pronuncia in commento trae origine dalla necessità di colmare, in via giurisprudenziale, il vuoto lasciato dal legislatore. La l. n. 67 del 2014, che ha introdotto la sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato maggiorenne, infatti, non ha chiarito se la disciplina si applica anche ai processi in corso che abbiano superato la soglia temporale dell’art. 464-bis c.p.p. In assenza di un regime transitorio, pertanto, il giudice di legittimità è stato sollecitato a chiarire se gli effetti sostanziali dell’istituto consentono un’appli­cazione della norma a tutte le vicende giudiziarie in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge, indipendentemente dallo stato o dal grado in cui si trovano [1]. La questione riguarda la natura della messa alla prova, che comprende sia novità sostanziali, quale l’estinzione del reato in caso di esito positivo della prova, sia processuali, delineando un’ipotesi di definizione anticipata del procedimento [2]. Valorizzare l’una o l’altra caratteristica, a giudizio della Corte, comporta riconoscere o meno l’applicabilità della messa alla prova anche ai procedimenti in corso. Un’interpretazione più «garantista», agganciata all’art. 2, comma 4, c.p., alla luce della più recente giurisprudenza europea, sembrerebbe consentire l’applicazione dell’istituto a tutti i procedimenti penali pendenti. La messa alla prova sarebbe lex mitior applicabile, per questo, retroattivamente; del resto, il ricorrente ha sostenuto tale tesi per impugnare la decisione della Corte d’appello che aveva invece negato l’accesso alla messa alla prova nel corso del giudizio di secondo grado. La Corte di cassazione, invece, riprendendo un filone giurisprudenziale recente ma consolidato [3], ha sostenuto che la messa alla prova non incide sulla valutazione sociale del fatto, la cui valenza negativa rimane tale, ma si configura come un «percorso del tutto alternativo rispetto all’accertamento giudiziale penale (…). Un procedimento speciale, nuovo, che si aggiunge al giudizio abbreviato, all’applicazione della pena su richiesta delle parti, al giudizio direttissimo, al giudizio immediato ed al procedimento per decreto». «La soluzione del problema resta perciò affidata alla ricostruzione del sistema processuale nell’ottica del principio tempus regit actum» [4]. Il legislatore, poi, con lo sbarramento dell’art. 464-bis c.p.p. avrebbe voluto dettare «una disciplina applicabile a tutti i procedimenti in corso, individuando tra essi quelli in cui la disciplina sostanziale può trovare applicazione». LA RESPONSABILITÀ DELL’IMPUTATO In definitiva, l’equazione è semplice: la messa alla prova è norma processuale e [continua..]

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Fascicolo 6 - 2015